Amministratori

Amministrative, valido il voto al candidato sindaco anche se la preferenza va al consigliere di una lista non collegata

immagine non disponibile

di Ulderico Izzo

Con sentenza n. 65 del 13 gennaio 2017, la seconda sezione del Tar Piemonte, Torino, ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere sempre valido il voto con cui l’elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto e il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l’elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest’ultimo è nullo, per l’evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (si veda il Quotidiano degli Enti locali  & Pa del 21 aprile 2016).

Il fatto
Il candidato alla carica di Sindaco di un comune piemontese e altri ricorrenti, cittadini elettori e candidati alla carica di consigliere comunale, hanno impugnano il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale. In esito allo spoglio, il ricorrente non è stato eletto sindaco per una scarto di 4 voti rispetto alle preferenze ottenute dal candidato proclamato eletto. Per ottenere la rettifica del risultato elettorale, è stato adito il giudice amministrativo, mediante la proposizione di diversi motivi di censura, tra cui quello secondo il quale per almeno 9 schede è stato espresso un voto anche per un candidato consigliere appartenente a una lista non collegata a quella del candidato sindaco (a cui è stata espressa la preferenza).

La pronuncia
La decisione assunta dal giudice amministrativo piemontese è degna di essere condivisa, poiché tiene conto della previsione dell’articolo 71 del Tuel, che consente a ciascun elettore di votare per un candidato alla carica di sindaco segnando il relativo contrassegno; la norma in esame ha introdotto un nuovo sistema elettorale maggioritario che, più che in passato, è finalizzato all’attribuzione di stabilità di governo all’ente locale e induce l’elettore a ponderare la scelta della forza politica cui affidare l’amministrazione dell’ente stesso.

Conclusioni
La sentenza consente di precisare ancora una volta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, il sistema elettorale previsto dal vigente Tuel, già delineato con la legge n. 81/1993, è finalizzato ad attribuire stabilità al governo dell’ente locale, per cui al momento dell’esercizio del diritto di voto, l’elettore effettua una scelta ponderata sul soggetto, candidato sindaco, cui affidare le sorti dell’amministrazione comunale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©