Amministratori

La dichiarazione di apparentamento al secondo turno non «porta» seggi

di Ulderico Izzo

La dichiarazione di apparentamento al secondo turno vale, in sostanza, soltanto ad esprimere un indirizzo di tipo politico, concretizzando l’indicazione di votare per il candidato sindaco di un partito politico o di altro schieramento che presenti una maggiore affinità di programma con quello che non ha superato lo sbarramento del 3%. Questo è il principio affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 434 del 1° febbraio 2017.

Il fatto
Il Tar Lombardia, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da un candidato alla carica di sindaco del Comune di Milano, in relazione alla recente tornata elettorale del maggio 2016 ebbe a precisare che la lista che al primo turno non abbia superato la soglia di sbarramento del 3%, e abbia fatto dichiarazione di collegamento dopo il primo turno, non può partecipare alla ripartizione dei seggi. I ricorrenti hanno sempre sostenuto che non si potesse applicare la soglia di sbarramento del 3% ad una lista che, da sola o in coalizione con altre liste, non avesse superato al primo turno tale soglia per il successivo apparentamento con uno dei due candidati sindaci ammessi al turno di ballottaggio. L’apparentamento avrebbe consentito di partecipare al riparto dei seggi assegnati alla coalizione di liste che hanno sostenuto al ballottaggio detto candidato sindaco. La decisione del Tribunale meneghino è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame.

La decisione
La sentenza si colloca lungo il solco consolidato percorso della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le soglie di sbarramento previste dalla legislazione elettorale hanno il chiaro scopo di evitare la frammentazione delle liste e la conseguente disgregazione del risultato elettorale che possono condurre a fenomeni di ingovernabilità quando, addirittura, non di difficile composizione di maggioranze di governo. La ratio legis di tali soglie di sbarramento è, dunque, quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee prevedendo un meccanismo elettorale che premia queste ultime disperdendo il voto espresso in favore delle liste che non superino la percentuale minima.

Conclusioni
Il Consiglio di Stato, con la decisone in argomento, precisa, in modo netto che il fatto che le liste che non hanno ottenuto il 3% dei voti validi al primo turno dichiarino di collegarsi, per il secondo turno, ad uno dei candidati in ballottaggio, può esprimere soltanto un’indicazione di voto, diretta a chi abbia votato per le liste che saranno escluse dall’assegnazione di seggi (assegnazione che si effettua dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco), per sostenere uno dei due candidati ammessi al ballottaggio per la carica di Sindaco. La dichiarazione di apparentamento al secondo turno “vale, in sostanza, soltanto ad esprimere un indirizzo di tipo politico, concretizzando l’indicazione di votare per il candidato sindaco di un partito politico o di altro schieramento che presenti una maggiore affinità di programma con quello che non ha superato lo sbarramento del 3 per cento”.

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