Amministratori

Rilascio del titolo edilizio, il Comune verifica solo l’effettiva disponibilità del bene

di Gianni La Banca

Sulla richiesta di un titolo edilizio il Comune non è tenuto a svolgere indagini particolari, oltre a quelle sull’effettiva disponibilità del bene oggetto dell’intervento nelle mani di chi ha legittimamente presentato l’istanza. Così ha affermato il Tar Piemonte, Torino, con la sentenza n. 182 del 6 febbraio 2017.

Il fatto
I proprietari di un fondo, concesso in affitto ad una società, impugnavano il permesso di costruire rilasciato alla affittuaria per la realizzazione, sul terreno oggetto del contratto di affitto, di un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, sostenendo che il terreno era stato concesso in affitto per fini agricoli e che non comprendeva la facoltà di sfruttarlo a fini sostanzialmente industriali.

La potestà del Comune
In sede di rilascio di un titolo edilizio, il Comune deve valutare la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a conferire, al richiedente il permesso, la disponibilità dell’area, senza potersi e doversi assumere il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto della proprietà, dovendo accertare soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede il permesso.
Il Comune, dunque, ha l’obbligo di verificare il rispetto dei limiti privatistici, da parte dell’istante, solo a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti, o immediatamente conoscibili, o non contestati, in modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi, senza procedere ad una nuova ed accurata e approfondita disamina dei rapporti privatistici.
Invero, non rileva la presenza di eventuali diritti ostativi o la presunta lesione di diritti soggettivi, quali quelli di luce e veduta, nell’ambito delle controversie tra privati, proprio in considerazione della circostanza per cui gli stessi privati potranno difendere tali diritti nelle opportune sedi, senza che ciò infici l’aspetto della legittimità degli atti autorizzatori dell’esercizio dello ius edificandi.
Se l’adozione di un provvedimento amministrativo è condizionata dall’accertamento di circostanze sulle quali vi sia contestazione tra destinatario dell’atto e controinteressato, il responsabile del procedimento e/o il dirigente non deve decidere ricercando da sé medesimo la soluzione, ma deve più semplicemente coinvolgere nel relativo procedimento le parti interessate per verificare se sia possibile una definizione amichevole dell’assetto degli interessi.
In difetto, deve attenersi al principio per cui, nelle situazioni caratterizzate da incertezza, si deve tutelare la situazione in essere, tutelando il possessore a prescindere dal fatto che egli abbia o meno la titolarità di un diritto reale sul bene del quale è stato spogliato.
Di tal chè le situazioni in essere devono sempre essere rispettate dalla autorità amministrativa, qualsiasi cosa se ne possa pensare, sino a che non intervenga un provvedimento della competente Autorità Giudiziaria che autorizzi, anche solo in via interinale, a porre in essere atti o comportamenti incompatibili con tale situazione apparente.

Rapporti tra proprietario e affittuario
I rapporti tra proprietario del fondo e affittuario sono regolati da un contratto che disciplina le facoltà attribuite ad entrambi.
Di conseguenza, anche a seguito dell’opposizione del proprietario ed a fronte della esistenza di un contratto d’affitto, all’apparenza regolarmente stipulato dalle parti, al Responsabile del Settore non resta che prendere atto di quanto emergente ictu oculi dal contratto, soprattutto qualora non emerga la presenza di vizi che ne inficiano la validità.
Il Responsabile del Settore può e deve arrestarsi di fronte al mero dissenso manifestato dai proprietari, dissenso legittimo solo ove fosse mancato un contratto che conferisse alla società la disponibilità dell’area.

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