Amministratori

Foia, percorso a tappe verso l’obiettivo dell’accessibilità totale

di Paolo Canaparo

Le due grandi innovazioni in tema di trasparenza introdotte dal Dlgs 97/2016, cioè l’accesso civico generalizzato sul modello del Foia inglese e la ridefinizione degli obblighi di pubblicità, sono entrate a regime alla fine dell’anno scorso dopo un periodo di transizione di sei mesi (da alcuni ritenuto troppo breve) per consentire alle amministrazioni di preparasi in maniera adeguata, determinando anche un’espansione dell’attività di vigilanza dell’Anac.
Nelle prime linee guida approvate con la delibera 1310/2016 sull'attuazione dei nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, previsti dal Dlgs 33/2013 ora modificati dal Dlgs 97/2016, l’Autorità ha spiegato che le amministrazioni debbano comunque garantire l'accessibilità dei dati pubblicati in base alle vecchie norme almeno fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini previsti dall'articolo 8 del Dlgs 33/2013.
Ciò nell'esigenza di agevolare comunque la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa, secondo un’interpretazione del quadro legislativo che non si risolva in una penalizzazione del diritto generalizzato alla conoscibilità del patrimonio informativo delle Pa.

Altre informazioni
In questa direzione, le linee parlano anche della pubblicazione dei «dati ulteriori» oltre a quelli espressamente richiesti dalle norme specifiche. Ogni amministrazione, infatti, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può decidere di pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti, basta che siano rispettati i limiti posti dalla privacy e quelli a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell'articolo 5-bis del Dlgs 33/2013.
L'amministrazione, per esempio, nella logica dell'accessibilità totale potrebbe valutare opportuno pubblicare i dati più frequentemente richiesti con l'accesso generalizzato, come già indicato dalla delibera Civit (ora Anac) n. 50/2013. E potrebbero anche consistere in elaborazione di «secondo livello» di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze

Le banche dati
Per semplificare gli obblighi di pubblicazione e, principalmente, per evitare le duplicazioni e agevolare l'accesso del pubblico ai dati, resta fermo il termine del 24 giugno 2017 indicato dall'articolo 42 del decreto 97/2016 sulle banche dati, che vanno aperte a tutti.
Inoltre, anche amministrazioni, società ed enti che hanno obblighi di pubblicazione, ma che non hanno banche dati, saranno tenute a «riversare» le informazioni in loro possesso e da pubblicare in quelle di altre amministrazioni, in particolare elencate nell’allegato B del Dlgs 97/2016. Verificandone completezza, correttezza e aggiornamento. Mantenere, invece, i dati corrispondenti nel proprio sito web sarà solo una facoltà, a condizione che gli stessi siano identici a quelli comunicati.

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