Amministratori

Patrimonio pubblico, il provvedimento in autotutela non può andare oltre la restituzione del bene

di Alessandro Valerio De Silva Vitolo

L’adozione di un provvedimento di autotutela, finalizzato all’immediata acquisizione del bene del patrimonio pubblico da parte dell’Amministrazione, non può in nessun modo contenere altresì l’ordine di consegna del bene che viene in rilievo, ad altro soggetto privato. È quanto afferma il Tar Sicilia, Palermo, sezione III, con la sentenza del 6 febbraio 2017, n. 554.

Il caso
Agendo in autotutela amministrativa, il Settore urbanistica – Servizio patrimonio del Comune di Gela, con un’ordinanza dirigenziale del 2015, ordinava ad una società privata la restituzione di un’area demaniale nella disponibilità dell’Amministrazione.
È di fondamentale importanza notare che il provvedimento impugnato dinnanzi al Tar disponeva che l’area, inserita nel piano di alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, dovesse essere «consegnata» da parte della società ricorrente ad un’altra società privata.
La società sottratta della detenzione del terreno in questione agiva dinnanzi al Tar al fine di ottenere la declaratoria di nullità di siffatto provvedimento, eccependo la violazione e la falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 poiché il provvedimento impugnato, oltre che viziato da eccesso di potere ed emanato in spregio alle garanzie di partecipazione procedimentale, troverebbe fondamento su presupposti inesistenti.

L’approfondimento
La materia oggetto della decisione del Tar è evidentemente il potere di autotutela esercitato dalla Pubblica amministrazione.
Senza pretese di completezza, questa può essere definita come quel complesso di attività mediante le quali la Pa – in questo caso un Comune -  pone una risoluzione a taluni conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese, intervenendo unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione e tutelando in via autonoma la propria sfera d’azione.
I provvedimenti emanati in autotutela sono pertanto atti di secondo grado che incidono su talaltri provvedimenti amministrativi «attivi» già adottati, con effetti demolitori ovvero con conservativi.
Con l’emanazione della legge 15 del 2005 («Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»), il fondamento normativo dell’autotutela è rinvenibile negli articoli 21 ter della legge n. 241 del 1990 – in punto di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi –, 21 nonies, con riferimento ai poteri d’annullamento d’ufficio e di convalida degli atti amministrativi illegittimi, nonché 21 quinquies in tema di sospensione dell’efficacia di questi.
Il caso in esame coinvolge l’esercizio dei poteri di autotutela amministrativa con riguardo ad un terreno rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune. In via generale, quest’ultimo, nell’esplicazione dei poteri di cui all’articolo 823 c.c. per la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, può tanto avvalersi degli ordinari mezzi posti a difesa della proprietà, quanto avvalersi di atti amministrativi in autotutela.
Ciò che è necessario chiedersi, anche con riferimento al caso de quo, è fino a che punto il potere di autotutela possa spingersi, avuto riguardo al contenuto degli atti con cui questo potere si estrinseca.

La decisione
Nella sentenza, il Tar ha ammesso che il Comune di Gela aveva pieno potere di rientrare nel possesso di un’area di sua proprietà detenuta senza titolo da un privato, rimanendo irrilevante, rispetto all’esercizio di tale potere, che l’area sia destinata, dopo la restituzione, ad essere dismessa in favore del vincitore di una futura gara di aggiudicazione.
Tuttavia, il Tar ha altresì ritenuto che l’autotutela esperita con il provvedimento impugnato dal Comune di Gela a difesa di un proprio bene, dovesse essere finalizzata esclusivamente all’immediata acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione. Il provvedimento oggetto di impugnazione, secondo il Tar, non poteva avere ad oggetto anche l’ordine di consegna del bene ad altro soggetto privato.
In tal modo infatti non verrebbe garantito il fine ultimo che giustifica la tutela rafforzata dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, vale a dire la predisposizione di uno strumento agile, idoneo a ripristinare con immediatezza la destinazione pubblica di tali beni, dalla quale sono stati indebitamente distratti.
In definitiva, il Tar ha ritenuto che il concreto dispositivo del provvedimento impugnato fosse proprio la consegna ad un privato del bene rilasciato, e pertanto in contraddizione con il fine che dovrebbe essere perseguito dall’Amministrazione ed in generale, al quale sono diretti i provvedimenti di autotutela del patrimonio pubblico.

Le conclusioni del Tar
Il Tribunale amministrativo di Palermo ha ritenuto, dunque, fondato il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui si ordinava alla società di consegnare il bene all’altra società privata.
In un certo modo, dunque, la sentenza oggetto di analisi, risponde alla domanda poc’anzi posta.
Il provvedimento con cui l’amministrazione agisce in autotutela nei confronti di un privato per la restituzione di un bene del patrimonio pubblico – in questo caso un’area demaniale – non può spingersi, nel suo contenuto, fino a prevedere un ordine di rilascio (potremmo azzardare a definirlo automatico) del bene stesso ad un altro soggetto privato.

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