Amministratori

Dall’Anac la «griglia» per le attestazioni degli organismi indipendenti di valutazione

di Marco Rossi

Con la deliberazione n. 236 del 1° marzo 2017, l'Anac ha definito la “griglia” a cui devono fare riferimento gli organismi indipendenti di valutazione (o le strutture con funzioni analoghe) ai fini dell'attestazione di loro competenza in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017. Questa volta, secondo le logiche di rotazione e gradualità adottate anche negli anni precedenti, il documento di verifica si concentra sugli adempimenti legati alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, ai referti contabili (preventivo e consuntivo) e al piano degli indicatori e dei risultati attesi, ai beni immobili e alla gestione del patrimonio, ai controlli sull'organizzazione e all'attività dell'amministrazione nonché ai tempi di pagamento. Come sempre l'adempimento spetta agli organismi indipendenti di valutazione ed agli altri organismi con funzioni analoghe, a prescindere dalla denominazione e configurazione specificamente utilizzata, tra le molteplici soluzioni che la prassi ha progressivamente evidenziato (nuclei di valutazione, nuclei indipendenti di valutazione, organismi di valutazione della performance, ecc.), incardinati presso le amministrazioni pubbliche di cui al Dlgs 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

L’attestazione
L'attestazione, più specificamente, deve avvenire utilizzando il modello denominato “Documento di attestazione”, contenuto nell'allegato n. 1 della deliberazione e assumendo la data di riferimento (come da precedente comunicato) del 31 marzo 2017. La deliberazione opportunamente sottolinea che, ai fini della predisposizione dell'attestazione, che gli organismi interessati possono avvalersi della collaborazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale è chiamato (per norma di legge) a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

La griglia
Per lo svolgimento delle verifiche, invece, occorre utilizzare la griglia riportata nell'allegato n. 2, che si articola su due fogli. Il primo, denominato «Pubblicazione e qualità dati», permette di documentare la verifica dei siti web in ordine alla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione nonché della loro qualità in termine di completezza, aggiornamento e formato.
Il secondo, relativo agli «Uffici periferici e Articolazioni», consente invece di documentare la verifica intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome, laddove esistenti, si riferisca a tutte le strutture, anche rispetto alla completezza dei dati disponibili.
Per la predisposizione della griglia, sul piano metodologico, occorre fare riferimento alle indicazioni riportate nell'ambito dell'allegato n. 4 inserendo un apposito valore in relazione a ciascun obbligo oggetto di attestazione ed, eventualmente, la dizione “n/a” (non applicabile) nei casi in cui i dati non ricorrono strutturalmente presso le amministrazioni considerate.

La sintesi
Riprendendo la consuetudine delle precedenti attestazioni, poi, è anche previsto il documento relativo alla “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o organismi analoghi”, in cui l'organismo è chiamato ad elencare gli uffici periferici e le articolazioni organizzative autonome selezionate, a descrivere le modalità seguite per la loro individuazione e ad esplicitare i criteri seguiti per la rilevazione.

La pubblicazione
I tre documenti rappresentati dall'attestazione, dalla griglia e dalla scheda di sintesi devono, poi, essere pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livelli relativa ai “Controlli e rilievi dell'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell'Oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, entro il termine del 30 aprile 2017, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (senza alcuni invio all'Anac). Merita, sottolineare come l'adempimento deve essere garantito ed assolto anche da parte delle amministrazioni che sono prive dell'Oiv o di analoga struttura. In questo caso, però, deve provvedervi direttamente il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deve altresì motivare le ragioni dell'assenza di tale organismo. Infine, va ricordato che si tratta di un adempimento a cui prestare particolare attenzione, anche in considerazione dei controlli che saranno successivamente svolti dall'Autorità. Quest'ultima, infatti, verificherà mediante l'individuazione di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della delibera la pubblicazione, entro il termine del 30 aprile 2017, dei documenti previsti, effettuando il confronto con i dati effettivamente pubblicati. Eventualmente potrà essere un'attività di controllo anche da parte della Guardia di Finanza, finalizzata a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati che formano oggetto dell'attestazione.

La delibera dell’Anac n. 236/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©