Amministratori

Il Comune non ha potere regolamentare sulle concessioni di giochi gestiti in regime di monopolio

di Antonio Capitano

Sono illegittimi sia il regolamento sia l'ordinanza del Comune che non ha la potestà regolamentare per decidere sull'orario di esercizio di giochi, leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio. Così il Tar Lombardia, con la sentenza n. 342/2017 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 aprile 2017).

Il caso
La vicenda in esame si riferisce a un regolamento comunale e alla successiva ordinanza che lo ha attuato, con cui un Comune – ad avviso dei ricorrenti - travalicando le proprie competenze, ha inteso limitare l'apertura di «nuovi punti gioco».
I provvedimenti impugnati, anche dalla Federazione Italiana Tabaccai, intendevano adottare una specifica disciplina delle modalità di gestione delle sale che ospitano gli apparecchi da gioco, nonché degli orari di apertura delle stesse, per limitare per quanto possibile le patologie e le problematiche legate al gioco d'azzardo, con la sola esclusione dei giochi del Lotto, Superenalotto, Totocalcio e Bingo.
A loro avviso i particolari esercizi di tabaccheria - dove è svolta anche l'attività di giochi che non necessitano di autorizzazione di pubblica sicurezza - non sarebbero stati suscettibili di alcuna regolamentazione da parte di Autorità che non siano riconducibili a quella che ha rilasciato la relativa concessione ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Comune ha replicato, sottolineando il proprio potere di inibizione delle attività per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dei diritti dei terzi alla quiete pubblica e, in particolare della salute. Non sussisterebbe, dunque, la lamentata violazione dell'articolo 41 della Costituzione.

La decisione
Il Tar Lombardia ha ravvisato l'illegittimità sia del regolamento, sia dell'ordinanza evidenziando la carenza di potestà regolamentare del Comune in ordine all'orario di esercizio di giochi, leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio, quali il “10eLotto” e i cosiddetti “Gratta vinci”.
I giudici bresciani hanno evidenziato che le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche. Infatti le stesse originano da un servizio in regime di monopolio pubblico, costituendo punti vendita assoggettati ad un regime amministrativo, il quale evidenzia che trattasi di attività originariamente in mano pubblica e trasferita in virtù di atto abilitativo.
Data la natura “accessoria” del Lotto, del “10eLotto” e del “Gratta e vinci” non può, quindi, trovare spazio e riconoscimento la potestà regolamentare comunale; ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza anche di una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Gli stessi, infatti, non possono trovare la loro ragion d'essere negli articoli 31 e 34 del Dl 201/2011, in quanto tra le attività economiche in argomento non possono rientrare le rivendite di tabacchi e, così, anche le ricevitorie.
L'autorizzazione conseguente alla concessione dell'esercizio delle attività in regime di monopolio non appare suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell'esclusione di tali attività da esso.

L’ordinanza del Tar Liguria n. 342/2017

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