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Tribunale Ue, la Sardegna dovrà restituire l'aiuto di Stato di oltre 10 milioni concesso a Saremar

di Daniela Casciola

L'aiuto di Stato di oltre 10 milioni concesso alla compagnia di navigazione Saremar nel 2011 e nel 2012 dalla Regione Sardegna deve essere restituito. Il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza di ieri, nella causa T-219/14, ha respinto i ricorsi presentati dalla Regione e dall’azienda contro una decisione della Commissione europea che il 22 gennaio 2014 aveva giudicato come illegali gli aiuti che la società di traghetti del gruppo Finmare aveva ricevuto nel 2011 e 2012. Per «porre rimedio alla distorsione della concorrenza» che si è creata a causa del conferimento di capitale da 6,1 milioni di euro dalla Regione alla compagnia di navigazione nel 2012 e per la compensazione da 10 milioni di euro per l'esercizio nel 2011.

La vicenda
Nel 2012 Saremar ha ricevuto un conferimento di capitale dalla Sardegna per un importo annunciato di 6,1 milioni di euro. La Commissione ha concluso che nessun investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato di investire alle stesse condizioni in circostanze analoghe. L'apporto di capitale costituisce pertanto un aiuto di Stato poiché ha conferito un vantaggio economico a Sremar rispetto ai suoi concorrenti, che esercitano la propria attività senza denaro pubblico. Tale aiuto di Stato è inoltre incompatibile con le norme dell'Ue in quanto non era accompagnato dall'attuazione di un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La Commissione ha pertanto ingiunto all'Italia di recuperare dall’azienda la parte del conferimento di capitale già attuata.
Inoltre, la Commissione ha constatato che una compensazione di 10 milioni di euro, decisa con legge regionale n. 15 del 2012 in favore di Saremar per l'esercizio, nel 2011 e nel 2012, di due rotte di collegamento fra la Sardegna e l'Italia continentale non era conforme alle norme Ue in materia di servizi di interesse economico generale. La normativa prevede che i prestatori di servizi pubblici possano ricevere una compensazione pari ai costi netti sostenuti per assolvere ai loro obblighi di servizio pubblico, qualora i parametri per calcolare la compensazione siano previamente definiti e gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro. Tuttavia, quando Saremar era stata incaricata dell'esercizio delle due rotte marittime, non era stato definito un relativo meccanismo di compensazione. Inoltre, gli atti di incarico non definivano chiaramente gli obblighi di servizio pubblico imposti.
La Commissione ha quindi concluso che l’azienda non aveva diritto a una compensazione e doveva rimborsare le somme ricevute.

La decisione
Il Tribunale parte dalle 4 condizioni che escludono per un intervento statale la qualificazione di aiuto di Stato:  le condizioni Altmark (cioè i requisiti stabiliti nella sentenza 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg), riprese anche dalle norme del 2011. Si tratta:
1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico che devono essere definiti in modo chiaro;
2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere preventivamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ai concorrenti;
3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
È sufficiente che una compensazione sia priva anche di uno solo dei predetti requisiti per essere legittimamente qualificata come aiuto di Stato. Nel caso in esame, la Commissione ha correttamente ritenuto mancante il secondo requisito (vale a dire, la definizione chiara e predeterminata dei criteri di calcolo della compensazione).
Quanto alla ritenuta incompatibilità di questo aiuto con il mercato interno, il Tribunale sottolinea che tale conclusione implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale, in relazione alle quali il giudice dell'Unione, nel suo controllo di legittimità, non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
Quanto all'aumento di capitale, il Tribunale rileva che la Commissione non era tenuta ad analizzarne il successivo utilizzo. Pertanto, sia che esso fosse destinato alle attività di navigazione sia che esso fosse destinato a ripianare le perdite connesse al deprezzamento dei crediti verso Tirrenia, si trattava pur sempre di un trasferimento di risorse pubbliche a beneficio di Saremar, e quindi di un aiuto di Stato. Il Tribunale afferma, poi, che la Commissione non ha commesso errori di diritto nell'applicare il criterio dell'investitore privato in economia di mercato. Poiché il capitale di Saremar, a seguito del deprezzamento dei crediti verso Tirrenia (e quindi a seguito di perdite subìte), era diminuito di oltre un terzo, la Regione Sardegna, quale azionista, o effettuava un aumento di capitale o assumeva altre decisioni, come, ad esempio, mettere in liquidazione l'impresa che non si trovava più nelle condizioni di operare sul mercato.

La sentenza nella causa T-219/14

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