Amministratori

Sulla trasparenza dei dirigenti dietrofront inevitabile dell’Anac

di Margherita Bertin e Tiziano Tessaro

Con la delibera n. 382, Anac ha sospeso l'efficacia delle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del Dlgs 33/2013, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettere c) e f) del Dlgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del servizio sanitario nazionale (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 aprile 2017).

La decisione del Tar
Ciò a seguito dell'ordinanza del Tar Lazio n. 1030/2017, che aveva sospeso in via cautelare dei provvedimenti del Garante della Privacy posti in essere ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, nella parte in cui prevede che le Pa pubblichino i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e f) anche per i dirigenti. Più volte avevamo ravvisato la necessità di un intervento di Anac. Ma nelle linee guida non si era tenuto conto dell'ordinanza del Tar Lazio: Anac ha solo ricordato di aver già osservato che l'estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al comma 1 dell'articolo 14 ai dirigenti «avrebbe reso più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile».
Non inaspettatamente, quindi, vista l'ordinanza del Tar Lazio ma anche alla luce di due pareri dell'Avvocatura dello Stato del 9 marzo «secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l'ordinanza del Tar» e del 10 aprile che «consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal Tar, a prevenzione di una possibile esposizione dell'amministrazione a future domande risarcitorie», Anac ha sospeso, nei termini sopra riportati e in attesa della definizione nel merito del giudizio o di un intervento legislativo, le linee guida di cui alla delibera 241/2017: ravvedimento arrivato però solo dopo l'ordinanza del Tar Lazio (che avrebbe dovuto conoscere già prima della pubblicazione delle linee guida) e l'emanazione delle stesse: un ripensamento certo non all'altezza di Autorità che vuole essere inconfutabile in materia.
Alla base della sospensione, anche un altro ricorso dai contenuti simili a quello presentato dai dipendenti del Garante della Privacy e definito dall'Avvocatura dello Stato come «verosimilmente destinato a trovare accoglimento» e la necessità di evitare incertezze applicative dell'articolo 14 e disparità di trattamento fra dirigenti.

Le informazioni pubblicate
Ma cosa ne sarà delle informazioni intanto pubblicate? Dall'ordinanza del Tar Lazio del 2 marzo alla sospensione delle linee guida del 13 aprile è passato circa un mese e mezzo: e certamente qualche Pa avrà proceduto con le pubblicazioni. Quale sorte subiranno, quindi, queste Pa che vedono profilarsi una illegittimità della loro condotta? Tanto più se la norma sarà dichiarata in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria. Quesito con inquietanti risvolti risarcitori: già il Tar Lazio ha ritenuto “irreparabile” il danno discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, ma ora anche l'Avvocatura di Stato parla di «innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all'irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio». Qualcuno sarà chiamato a rispondere? Vedremo l'esito nel merito del giudizio avviato dai dipendenti del Garante della privacy, salva la modifica della norma proveniente dal legislatore.

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