Amministratori

Obbligo di risposta al privato che chiede di realizzare lavori a proprie spese

di Stefano Usai

Nel caso di richiesta da parte di un privato cittadino di realizzare un'opera a proprie spese, la pubblica amministrazione è tenuta a rispondere se ravvisa un interesse qualificato dell'istante. Nel caso di specie, l'istanza rimasta senza riscontro riguardava la richiesta dell'autorizzazione per realizzare un marciapiede prospiciente al proprio fabbricato per assicurare l'incolumità pubblica e privata messa in “pericolo” dopo i lavori di manutenzione svolti dal Comune.
Secondo il Tar Campania, Napoli, sezione III, sentenza n. 1708/2017, la richiesta in argomento può essere assimilata alla fattispecie di cui all'articolo 20 del codice degli appalti ovvero come proposta di realizzare un'opera pubblica a proprie spese.

Il silenzio inadempimento
Il ricorrente adiva il giudice dopo aver ricevuto il nulla osta urbanistico «favorevole al rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici preposti» per realizzare l'opera ma, nonostante i solleciti, il responsabile competente non riscontrava la richiesta.
In questo caso, ai sensi dell'articolo 20 del codice, il Rup avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti ex articolo 80 del codice o più in generale l'assenza di ostacoli a “contrattare” con la pubblica amministrazione.
Il giudice riconduce la richiesta nell'ambito dei principi generali dell'azione amministrativa come disciplinata dalla legge 241/90 il cui articolo 2 prevede l'obbligo della pubblica amministrazione «di concludere il procedimento in maniera espressa, per l'esigenza di assicurare all'interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell'Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano». Detto obbligo, come confermato dalla giurisprudenza (per tutte Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2468/2012) «sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)». In difetto si configura, secondo il giudice, un silenzio-inadempimento da parte della pubblica amministrazione che ricorre ogni volta che l'amministrazione «contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso».

La decisione
Nel caso di specie, la realizzazione del marciapiede risultava in connessione con le manutenzioni realizzate dal Comune e che richiedevano, per il completamento, la “sistemazione” degli spazi comunali, da qui la richiesta dell'autorizzazione per eseguire in proprio e senza spese per la Pa i lavori. In tale ipotesi, si legge in sentenza, soccorrono le previsioni dell'articolo 20 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 (Opera pubblica realizzata a spese del privato), che ammette che il privato, previa convenzione, si impegni «alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80».
Incombe, pertanto, sull'amministrazione il dovere di riscontrare l'interessato, fermo restando che il Rup è tenuto a valutare «la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta (secondo quanto suindicato o in base alla diversa valutazione da compiere, avuto riguardo ai dati di fatto), ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari».
Per effetto di quanto espresso, il giudice accoglie l'azione avverso il silenzio/inadempimento con imposizione dell'obbligo al comune di agire entro 60 giorni dalla comunicazione con la previsione, in difetto, dell'intervento di un commissario ad acta.

La sentenza del Tar Campania n. 1798/2017

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