Amministratori

Controlli di regolarità amministrativo-contabile in linea con la competenza finanziaria potenziata

di Ciro D'Aries

La Corte dei conti, con deliberazione n. 5/2017 della Sezione delle autonomie, ha approvato le nuove linee guida sul referto dei controlli interni che gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti dovranno inviare entro il prossimo 30 giugno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 del Tuel.

Principi legislativi e linee guida
Nelle nuove linee guida della Corte viene ribadita l'autonomia normativa (in particolare regolamentare) e organizzativa degli enti locali che, nell'individuare strumenti e metodologie specifiche per lo svolgimento del Controllo di regolarità amministrativa e contabile, devono porsi i seguenti principi di scopo, ossia la garanzia della:
• legittimità;
• regolarità;
• correttezza dell'azione amministrativa.
Mentre la legittimità dell'azione amministrativa attiene alla liceità dell'atto sotto il profilo legislativo e regolamentare, tenuto conto – ad esempio – di quanto previsto dall'articolo 170, comma 7, del Tuel in tema di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta laddove non siano coerenti con la programmazione, la regolarità attiene all'iter procedurale dell'azione amministrativa seguito, valutando la competenza degli atti stessi rispetto agli organi deputati alla loro adozione, mentre la correttezza, infine, deve essere ricercata nella esatta redazione dell'atto sotto l'aspetto contabile, fiscale e nella esatta individuazione degli elementi necessari per definire l'atto in sé “completo” e “corretto” sotto tutti i profili.
L'articolo 147-bis, specificatamente dedicato a tale tipologia di controllo, sancisce l'obbligo di un controllo sia preventivo sia successivo al fine della verifica della regolarità dell'azione amministrativa. In tal senso il nuovo questionario è diretto a raccogliere elementi informativi che diano contezza non solo del numero di atti riconosciuti come regolari e dotati del necessario parere di regolarità contabile, quanto delle tecniche di campionamento utilizzate.
In linea con il processo in atto di armonizzazione contabile, anche il controllo di regolarità amministrativa contabile si caratterizza per la stretta collaborazione fra i vari soggetti responsabili e non può prescindere dalla verifica, attraverso gli strumenti consolidati, della corretta attuazione dei nuovi istituti introdotti dalla riforma e - in primis - della corretta applicazione del principio di «competenza finanziaria potenziata» e dei criteri ispiratori dei nuovi schemi di bilancio.
La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo – a riguardo della fase successiva – deve incentrarsi sui controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo.
A ciò deve seguire la capacità dell'ente sia di adeguamento alle stesse e di regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità.

Le domande del questionario
Di particolare rilievo le domande contenute nel questionario riguardanti:
• l'adozione di delibere in presenza di pareri di regolarità tecnica o contabile negativi;
• l'adeguata evidenza dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente dei diversi responsabili in vista del rilascio del parere di regolarità contabile;
• la tecnica specifica di campionamento degli atti adottata, all'interno di un ventaglio di opzioni predefinite (casuale semplice, sistematico, stratificato, a grappoli, a stadi). In caso di opzione “altro” occorre darne opportuna specifica;
• il numero di atti esaminati, le irregolarità rilevate e sanate;
• i report adottati nel corso dell'esercizio, la relativa frequenza e i relativi destinatari;
• le criticità eventualmente rilevate nell'adozione di tale sistema di controllo, indicando se di grado alto, medio o basso.

I riscontri della Corte sull'esercizio 2015 – Deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG
In tema di controlli sulla regolarità amministrativa e contabile è emerso che, nell'esaminare i questionari per il 2015, molti dirigenti hanno emanato direttive in grado di far fronte alle irregolarità con conseguenti «sanatorie». L'acquisizione dei pareri di regolarità rimane l'adempimento maggiormente seguito e di notevole efficacia. È un controllo che ha utilizzato le recenti tecniche di campionamento e ha permesso di sanare più di un terzo degli atti.
Il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria sulle determine di spesa è stato acquisito da tutte le Città metropolitane, dal 99% dei Comuni e da quasi tutte le Province.
Il ricorso a tecniche di campionamento diverse da quelle dell'anno precedente non è stato un comportamento diffuso: lo hanno fatto il 13% dei Comuni e solo l'8% delle Province.
Per quanto riguarda il rapporto tra le irregolarità rilevate e quelle sanate, cartina di tornasole dell'efficienza dei controlli di regolarità, si è verificato un miglioramento rispetto al periodo precedente, con i Comuni che hanno sanato circa un terzo delle irregolarità rilevate (rispetto al 27% dell'anno precedente) e le Province circa il 35% (21% l'anno precedente).
Risulta in miglioramento l'andamento della trasmissione ai responsabili dei servizi delle direttive cui conformarsi, a seguito delle irregolarità riscontrate. Il 72% circa degli enti ha asserito di aver adottato direttive, rispetto al precedente esercizio nel corso del quale le direttive venivano trasmesse solo dal 64% degli enti.
La regolarità degli atti è stata assoggettata ad ispezioni nel 25% circa dei casi.
Infine, l'organo che esercita il controllo di regolarità ha verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi di cui all'articolo 66 del Dl 66/2014, nel 71% circa dei casi, mentre, gli enti che hanno dichiarato di aver istituito il registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del Dl 66/2014, rappresentano quasi la totalità (98% circa).

La delibera della Corte dei conti Autonomie n. 5/2017

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