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La Regione non può impedire l’apertura dei negozi nei giorni festivi

Piena libertà alle attività commerciali anche nei giorni ritenuti inviolabili: 1° gennaio, Pasqua e successivo lunedì, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre. Questo è il monito che proviene dalla Corte costituzionale (sentenza 10 maggio 2017 n. 98), con una pronuncia da tempo attesa e che ha generato recenti contrasti per l’outlet di Serravalle. A monte dell’annullamento di una legge regionale (del Friuli, n. 4/2016), vi è il conflitto tra Stato e Regioni sui confini tra commercio e tutela della concorrenza. La prima materia è regionale, la seconda appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.
La sentenza n. 98/2017 ricuce le varie norme sul liberalizzazione del mercato e tutela della concorrenza, norme che costituiscono un limite alla disciplina che le Regioni, anche statuto speciale, possono adottare nell’adiacente settore del commercio. In materia di orari e aperture degli esercizi commerciali vige ora in pieno il principio dell'assenza di limiti e prescrizioni posto dall’articolo 31, comma 1, del Dl 201/2011. Le attività commerciali sono quindi libere da orari di apertura e chiusura, dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva nonché di mezza giornata infrasettimanale. Questa norma del 2011 e il principio di liberalizzazione ivi contenuto sono collocati saldamente all'interno della «tutela della concorrenza» (articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione): i vari tentativi di inglobare orari ed aperture nella diversa materia del “commercio”, vengono così venir meno.

Il precedente della Val d'Aosta
La prima sconfitta su questo terreno riguarda la Val d'Aosta, che nella sentenza 104 del 2014 si è vista cancellare dalla stessa Corte le norme che limitavano orari e giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali: si dava infatti prevalenza alla liberalizzazione, a beneficio dei consumatori, favorendo la creazione di un mercato più dinamico e aperto all’ingresso di nuovi operatori. I vincoli, secondo i giudici del palazzo della Consulta, vanno eliminati in coerenza con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, garantendo l’assetto concorrenza del mercato di riferimento relativo la distribuzione commerciale. Sul tema quindi le Regioni non possono interferire, perché la concorrenza è competenza esclusiva dello Stato e preclude anche la mera individuazione delle giornate di apertura degli esercizi.

La decisione per il Friuli Venezia Giulia
Invano, quindi, la Regione Friuli aveva sottolineato, in sede di giudizio, che la garanzia di alcuni giorni di chiusura rappresenterebbe una misura di tutela dei lavoratori che troverebbe fondamento nell'articolo 36 della Costituzione: la tesi non è stata condivisa perché la materia di apertura degli esercizi può arretrare solo per motivi relativi all'ambiente, all’ordine pubblico, alla salute o alla pubblica sicurezza. L’orientamento della Corte elimina un vasto contenzioso, soprattutto tra catene di centri commerciali e Comuni (in genere di poche migliaia di abitanti, ma spalleggiati dalle Regioni). Da oggi, quindi, o meglio dal 2 giugno (prossima data tra quelle un tempo incandescenti) niente più contrasti sull’apertura.

La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2017

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