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Anche le segnalazioni anonime circostanziate possono far scattare la vigilanza dell'Anac

di Michele Nico

Secondo le nuove regole in materia di incompatibilità, trasparenza e anticorruzione le segnalazioni anonime inviate all'Anac, se relative a fatti di particolare gravità e recanti informazioni circostanziate, possono essere fonte di un autonomo procedimento di vigilanza da parte dell'Autorità.
Con la regolamentazione di cui alle delibere n. 328, n. 329 e n. 330 del 29 marzo 2017 (si veda l'articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 aprile 2017) l'Anac prevede che la propria attività di vigilanza ad ampio raggio possa essere avviata d'ufficio oppure su segnalazione, la quale può essere trasmessa compilando un apposito modulo firmato e corredato dell'eventuale documentazione giustificativa.
Tale segnalazione può essere prodotta anche dal soggetto denominato whistleblower – ossia il dipendente nello svolgimento del proprio lavoro riscontra e segnala illeciti – ovvero, nel caso di gravi e reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dall'organismo indipendente di valutazione (Oiv) e dal responsabile della prevenzione della corruzione (Rptc) nell'esercizio delle loro rispettive funzioni.

Le segnalazioni anonime
Accanto alla normale segnalazione per così dire “rituale”, ognuno dei regolamenti adottati dall'Anac reca all'articolo 6 una specifica disciplina per le segnalazioni che pervengono all'Autorità in forma anonima, le quali:
a) non presentino alcuna sottoscrizione;
b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.
La regola di principio, contenuta nel comma 2 del suddetto articolo prevede che «le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente».
Si tratta dei casi in cui l'esposto appare manifestamente infondato per contenuto generico, inaffidabilità delle informazioni o incompetenza dell'Autorità anticorruzione in materia.

L'eccezione alla regola
Se però le segnalazioni anonime «riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate», non solo esse potranno essere tenute in considerazione dall'Anac per integrare le informazioni in suo possesso nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ma il dirigente dell'ufficio preposto «può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza” (articolo 6, comma 3).
Questo passaggio è delicato e segna forse una svolta rispetto ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
In linea di massima, la denuncia l'esposto o la querela non possono mai essere anonimi, dacché la legge stabilisce l'obbligo per le competenti autorità di identificare l'autore dell'atto, raccogliendone le generalità e facendogli firmare l'atto con firma autenticata, sempre che ciò sia possibile.
L'impossibilità di raccogliere una denuncia anonima è disposta, oltretutto, per garantire il diritto alla difesa al presunto reo, che solo conoscendo i fatti che gli vengono addebitati e l'autore di tali dichiarazioni può provvedere a una valida tutela dei propri diritti.
Per questa importante ragione l'articolo 333, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo rare eccezioni.
Ed è proprio l'eccezione alla regola che muove l'Anac a legittimare apertamente l'impiego di segnalazioni anonime – ancorché in casi circoscritti e per finalità delimitate – all'insegna dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della vigilanza sui principi fondamentali a presidio dell'azione amministrativa.

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