Amministratori

Incarichi gratis ai politici a prescindere dalla dimensione dell'ente

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Si estende anche all'articolo 90 del Tuel il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti titolari di cariche elettive. Gli incarichi sono gratuiti anche se la carica elettiva è assunta successivamente e a prescindere dalla dimensione dell'ente in cui la carica elettiva è svolta, e quindi dell'importo del compenso. Con la delibera n. 11/2017, la Sezione Autonomie della Corte dei conti torna a occuparsi dei criteri interpretativi dell'articolo 5, comma 5 del Dl 78/2010. Già lo scorso anno, infatti, con la deliberazione Sezione Autonomie n. 11/2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 aprile 2016) i giudici contabili si erano pronunciati sulla stessa norma ritenendo possibile l'esclusione con riferimento all'incarico di revisore dei conti. Per evitare la gratuità però l'incarico deve essere conferito successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010 e al nuovo sistema di nomina; il revisore deve inoltre risultare titolare di carica elettiva in ambito territoriale di altra Provincia.

L’intervento della Manovrina
Nelle more della risoluzione della questione di massima da parte dei magistrati contabili, il Dl 50/2017 è intervenuto sulla norma con un comma aggiuntivo all'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010, che ha attenuato il principio di gratuità degli incarichi nei confronti di titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali. Dopo la modifica operata dal comma 4 dell'articolo 22 del citato Dl, è consentito remunerare gli incarichi aventi a oggetto prestazioni professionali, a condizione però che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. È altresì precisato che, in caso di carica elettiva comunale, la pubblica amministrazione conferente deve operare in un'area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Quest'ultima norma produce i suoi effetti a partire dal 24 aprile 2017, mentre per il periodo antecedente resta fermo il principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza contabile che esclude, per il titolare di cariche elettive, ulteriori emolumenti per «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo», fatta eccezione per quelli ex lege di cui alla citata deliberazione n. 11/2016 della Sezione Autonomie.

La disposizione con riferimento al periodo antecedente al 24 aprile
Per applicare correttamente la disposizione con riferimento al periodo antecedente al 24 aprile scorso occorre dunque tener presente che il rapporto di lavoro subordinato costituito ai sensi dell'articolo 90 del Tuel ha una natura eminentemente fiduciaria, che è instaurato intuitu personae, senza necessità di particolari procedure selettive e che può avere una peculiare disciplina del trattamento economico. Ne consegue che tali rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato presentano caratteri di specialità, per cui possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010.
Tutti i titolari di cariche elettive sono costretti ad applicare la norma, senza possibilità di operare distinzioni di alcun tipo basate sulla dimensione degli enti locali che conferiscono gli incarichi. Non sono previste, infine, eccezioni di sorta, per cui la disposizione vincolistica di cui all'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010 deve trovare integrale applicazione, anche nelle ipotesi in cui l'assunzione della titolarità della carica elettiva risulti successiva al conferimento dell'incarico.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/2017

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