Amministratori

Foia, l’accesso generalizzato non ammette limiti temporali

di Manuela Sodini

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in accordo con l'Anac, ha adottato la circolare n. 2/2017 con le raccomandazioni operative in tema di accesso generalizzato (Foia), posta in consultazione fino allo scorso 19 maggio (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 maggio).
Con questa circolare si aggiungono importanti chiarimenti a quelli già resi da Anac lo scorso 28 dicembre, quando sono state adottate con la determinazione n. 1309 le «Linee guida» con cui l’Autorità anticorruzione ha reso indicazioni prevalentemente sui limiti all'accesso generalizzato disciplinati dall'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 concernenti rispettivamente esclusioni relative (commi 1 e 2) ed esclusioni assolute (comma 3).
L'articolo 1 del decreto 33 come modificato dal Dlgs 97/2016 stabilisce che «la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini».
Come si legge nel parere del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2016, la modifica introdotta all'articolo 1 è volta a specificare la nozione di principio generale di trasparenza che deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non soltanto al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali.
Infatti, con questa modifica, come evidenzia la circolare della Funzione Pubblica, viene riconosciuta la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è norma internazionale rilevante per l'ordinamento interno in forza dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
Il diritto di accesso generalizzato è dunque coperto dalla riserva di legge prevista dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del resto già nella stessa legge delega 124/2015 all'articolo 7, lettera h) si legge che la libertà di informazione è riconosciuta «attraverso il diritto di accesso … di chiunque … ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati».

Riserva di legge assoluta sui dinieghi
Dunque, come evidenziato fin dalla legge delega e successivamente ribadito dall'Anac nelle linee guida, sono da considerare illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5-bis (esclusioni relative e assolute). Le amministrazioni possono fondare i dinieghi esclusivamente sulla base dei limiti posti dall'articolo 5-bis, non potendo introdurne altri mediante atti giuridicamente vincolanti ad esempio di natura regolamentare. La riserva di legge, in questa materia, è da intendersi assoluta, come evidenziato dalla Funzione Pubblica nella circolare in commento.

Nesun limite temporale
È, dunque, in questo contesto che deve essere letta l'importante precisazione contenuta nella circolare ove viene stabilito che non può ritenersi fondato un diniego di accesso in base all'argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore all' entrata in vigore del Dlgs 33/2013 o del Dlgs 97/2016; infatti, secondo le indicazioni rese dalla Funzione Pubblica in accordo con l'Anac, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, non previste, del resto, da nessuna disposizione normativa.
Con questa importante precisazione la disclosure delle informazioni prosegue nel suo inarrestabile cammino, in proposito si ricorda che la circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (al paragrafo 1.3, primo capoverso), fornendo alle amministrazioni le prime indicazioni operative circa gli obblighi di pubblicazioni derivanti dal decreto n. 33, chiariva che gli obblighi di pubblicazione divenivano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto trasparenza (20 aprile 2013) e il Tar della Campania nella sentenza n. 5671/2014, riprendendo l'orientamento contenuto nella circolare, ordinava all'amministrazione inottemperante di pubblicare gli atti che dispiegavano ancora i propri effetti alla data di entrata in vigore del decreto N. 33. Si può dunque notare anche sotto un profilo temporale come l'impatto del Foia rispetto all'accesso civico porti alla completa affermazione del principio della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo del richiedente.

La circolare della Funzione pubblica n. 2/2017

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