Amministratori

Occupazione di suolo pubblico, il Comune ha doveri di vigilanza

di Pietro Verna

Il Comune che non esercita i poteri di vigilanza dopo la concessione del suolo pubblico può essere chiamato a rispondere del danno non patrimoniale, indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato. Con la sentenza n. 2611/2017, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Cagliari aveva condannato il Comune di Olbia per aver consentito al Comitato per i festeggiamenti di San Pantaleo di posizionare un palco a meno di un metro da una abitazione privata, ostacolandone l'accesso e determinando immissioni sonore e luminose intollerabili, nonché per non aver fatto rimuovere tale struttura entro i termini stabiliti, facendo sì che quest'ultima diventasse «base per giochi e schiamazzi della gioventù locale».

La vicenda processuale
Il ricorso del Comune era incentrato su tre motivi. In primis carenza di giurisdizione del giudice ordinario, perché i danni lamentati sarebbero derivati dal presunto cattivo esercizio dell'azione amministrativa. In secondo luogo violazione degli articoli 1227 (concorso del fatto colposo del creditore ) e 2043 (risarcimento per fatto illecito ) del codice civile, perché i controricorrenti avrebbero dovuto previamente impugnare il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e coltivarlo con successo nel relativo giudizio di annullamento. In terzo luogo violazione dell'articolo 2059 (danni non patrimoniali ) del codice civile, perché la Corte d'Appello di Cagliari aveva riconosciuto la sussistenza di danni non patrimoniali, pur in assenza di una condotta astrattamente qualificabile come reato o di una lesione dei diritti costituzionali.

La sentenza
La pronuncia della Cassazione muove dal presupposto che nessuna delle parti in causa aveva contestato la giurisdizione del giudice ordinario e che sin dal primo grado di giudizio i controricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni per il mancato esercizio da parte del Comune dei poteri di vigilanza «su come sarebbe stato utilizzato il palco sia nei giorni stabiliti per [la festa patronale], sia nell'estate successiva». Poteri in forza dei quali il Comune avrebbe potuto ordinare al Comitato di riposizionare il palco in altro luogo e di rimuoverlo al termine dei festeggiamenti. Di qui gli effetti dell'inerzia dell'amministrazione: lo sconvolgimento del ménage familiare e della qualità della vita dei controricorrenti, in spregio dei diritti tutelati dall'articolo 42, comma 2, della Costituzione («la proprietà privata è garantita dalla legge») e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo-Cedu («ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e (al rispetto) del proprio domicilio»). Motivo per il quale il danno arrecato ai proprietari dell'immobile poteva essere provato sulla base della comune esperienza, dal momento che gli stessi erano stati esposti per tutto il periodo estivo a immissioni intollerabili e costretti a utilizzare «un accesso secondario di dimensioni esigue e spesso neppure sufficienti al concreto uso».
La decisione degli Ermellini conferma l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui:
• la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini sono apprezzabili in termini di danno non patrimoniale, anche quando non risulti integrato un danno biologico (ex multis, Cassazione, n. 7885/2009);
• il riconoscimento del danno non patrimoniale non presuppone necessariamente la lesione del diritto alla salute, in quanto tale danno può ledere anche altri diritti costituzionalmente protetti, quali il riposo notturno e la vivibilità della propria abitazione (Cassazione, n.26899/2014).
Ciò senza considerare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte condannato, per violazione dell'articolo 8 della Cedu, gli Stati che, in presenza di livelli di rumori superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita umana e familiare (vedasi , tra l'altro, sentenza Deés v. Ungheria del 9.11.2010; sentenze Oluic v. Croazia, n. 61260 del 2008 e Moreno Gómez v Spagna, n. 4143/02 ). Principio, quest'ultimo, ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20927/2015: «il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

La sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 2611/2017

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