Amministratori

Danno erariale al sindaco che senza impegno di spesa assume iniziative inutili per il Comune

di Antonio Capitano

Risponde di danno erariale l'amministratore che, con una condotta gravemente colposa, assume iniziative estranee alle finalità istituzionali assegnate dalla legge, violando i doverosi passaggi procedurali giuscontabili. Questo in sintesi il principio contenuto nella sentenza della Corte dei conti Toscana n. 133/2017.

La vicenda
Il caso in esame trova origine dal sopravvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio - a seguito di decreto ingiuntivo - relativo alla realizzazione di un volume commissionato direttamente da un sindaco (non più in carica e autore dello stesso), senza seguire alcuna procedura formale.
La Procura contabile contestava al convenuto un danno erariale pari al corrispettivo pagato dal Comune a una società tipografica, rilevando anche la grave mancanza dell'opposizione al decreto ingiuntivo a sostegno dell'azione per la responsabilità amministrativo-contabile.
Nella fattispecie, oltre al rapporto di servizio e al nesso di causalità, secondo la parte attorea poteva ravvisarsi anche l'elemento della condotta gravemente colposa, essendo la pubblicazione causativa di spesa a carico di tutti i cittadini del Comune e senza nessuna plausibile utilità per l'ente amministrato, rappresentando dunque uno spreco di risorse pubbliche.

La decisione
I giudici contabili toscani hanno osservato che nell'ambito degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche assume rilevanza l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione e informazione diretti a realizzare un rapporto aperto con i cittadini. Tra le iniziative adottate dalle amministrazioni vi è quella della rendicontazione sociale che risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche e private), cui è consentito di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa.
Osserva il Collegio che date queste finalità, il volume dato alle stampe dall'ex sindaco non appare certamente sussumibile in una delle tipologie previste dalla normativa e la condotta identifica certamente un danno erariale in quanto costituente un atto politico che può dichiararsi di parte e imputato e traslato come costo sul bilancio dell'amministrazione.
Ne deriva l'uso scorretto delle risorse finanziarie con la conseguente responsabilità erariale poiché l'ex amministratore ha violato l'iter formale giuridico contabile e i relativi oneri non potevano essere posti a carico del Comune ma rifusi integralmente dal convenuto.
Il Collegio ha evidenziato che nell'ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l'amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l'amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l'esecuzione.

La sentenza della Corte dei conti Toscana n. 133/2017

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