Amministratori

È candidabile chi ha patteggiato prima della «Severino»

di Guido Befani

Le pronunce di patteggiamento anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012, cosiddetta legge Severino, non possono essere considerate causa di incandidabilità. È quanto afferma la seconda sezione del Tar Napoli con la sentenza 23 maggio 2017 n. 2720.

L’approfondimento
Il Tribunale amministrativo partenopeo è intervenuto sull’illegittimità dell’esclusione da una lista per il Consiglio comunale di un candidato che era stato condannato con sentenza emessa a seguito di patteggiamento, ove la condanna sia anteriore all’entrata in vigore del Dlgs n. 235/2012.

La decisione
Nell’accogliere il ricorso presentato dal candidato incorso nella presunta causa di incandidabilità, prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. d), del decreto 235, il collegio ha avuto modo di rilevare come dal certificato del casellario giudiziale depositato dalla difesa erariale ed utilizzato dalla sottocommissione elettorale per gli accertamenti inerenti alle cause di incandidabilità, emergerebbe che la sentenza ex articolo 444 c.p.p. per i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, di truffa continuata in concorso, di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e di soppressione di atti veri, sia divenuta irrevocabile in data 17 maggio 1999.
Per il collegio, infatti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, l'incandidabilità alle elezioni è prevista per le sentenze di patteggiamento solo se pronunciate successivamente alla data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che può essere candidato in un'elezione chi ha patteggiato una condanna penale prima dell'entrata in vigore della normativa sui requisiti morali per l'accesso alle cariche amministrative e politiche. Per l’accoglimento del ricorso, in particolare, varrebbe la considerazione secondo la quale neanche la normativa previgente, individuata nell’articolo 15 della legge n. 55/1990, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999 n. 475, prevedeva l’equiparazione, agli effetti della disciplina ivi prevista, delle sentenze patteggiate in base all’articolo 444 del codice di rito penale alle sentenze di condanna.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che a fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, le pronunce di patteggiamento ex 444 c.p.p. non possono essere considerate causa di incandidabilità.

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