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Banca dati, gli inciampi nell’invio bloccano le assunzioni

Quando può considerarsi assolto l’obbligo di invio dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche? La risposta al quesito è particolarmente importante a causa della sanzione applicabile in caso di mancata approvazione dei documenti nei termini di legge o di mancato invio alla Banca dati entro i 30 giorni successivi. In questi casi scatta infatti il divieto, o la sospensione, delle facoltà assunzionali.

Il rischio di inadempimento
La penalizzazione, prevista dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 113/2016, stabilisce infatti che in caso di inadempimento gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È inoltre vietata la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questo blocco.
I documenti contabili da inviare alla Banca dati sono bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato. Non deve invece essere inviato il rendiconto consolidato. Oltre ai dati contabili in formato xbrl, insieme al bilancio di previsione sono da inviare, in allegato formato pdf, la nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione. Con il rendiconto devono invece essere allegati, oltre alle relazioni della giunta e dell’organo di revisione, i dati Siope, i residui e i crediti inesigibili. Per il bilancio consolidato occorre inviare anche la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Sono poi da inviare gli indicatori.

Controlli bloccanti
Il via libera alle assunzioni è assicurato solo nel caso in cui siano inviati i documenti e sia completata l’elaborazione, con esito positivo. In altri termini i documenti devono risultare acquisiti al sistema, non rilevando ai fini della possibilità di assumere la presenza di errori non bloccanti.
L’esito negativo (che determina l’inadempimento all’obbligo) potrebbe infatti essere determinato da errori bloccanti che impediscono l’acquisizione del documento.
Al fine di non incorrere in controlli bloccanti, è indispensabile che:
• il file sia leggibile
•il file abbia estensione .xbrl
• il codice identificativo dell’ente riportato nell’istanza Xbrl sia presente nell’anagrafica ente gestita dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
•l’ente riportato nell’istanza xbrl coincida con l’ente sul quale l’utente sta operando
• i periodi contabili referenziati nell’istanza siano coerenti con l’esercizio selezionato all’atto dell’invio del documento contabile
• l’istanza sia conforme alla tassonomia di riferimento.
Gli errori formali di validazione o di quadratura, invece, consentono di far acquisire il documento, per cui in questa circostanza l’ente risulta aver adempiuto agli obblighi di legge , anche se non è stata superata positivamente la fase dei controlli formali.

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