Amministratori

Revisori, dalla Corte dei conti niente tutela del compenso minimo

di Vincenzo Giannotti

La sezione Autonomie della Corte dei conti interviene a metà sulla questione di diritto sollevata dai giudici contabili lombardi i quali, preoccupati delle conclusioni dei loro colleghi siciliani che avevano precisato la libera determinazione dei corrispettivi da parte dell'amministrazione senza necessità di alcun valore minimo di congruità, costruiscono un percorso giuridico (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 giugno) tale da non poter derogare al valore minimo della fascia inferiore anche a fronte delle nuove procedure di selezioni automatizzate che ne garantiscono la massima autonomia, sollevando la questione di massima rilevanza. La sezione delle Autonomie, con la deliberazione 16/2017, conclude tuttavia precisando che non è di competenza dei giudici contabili individuare una soluzione sui compensi minimi, indicando come la soluzione debba essere presa dal legislatore; in mancanza di questo intervento, la scelta tocca ai contratti o, in mancanza, con tutela giuridica da parte del revisore per dimostrare un compenso non congruo.

Giudici divisi
La questione dei compensi minimi dei revisori dei conti nasce dalla posizione dei giudici contabili siciliani che, con la delibera 272/2015, avevano precisato che non esiste alcun limite alla congruità del valore dei compensi, trattandosi di un contratto di prestazione d'opera lasciata alla libera determinazione delle parti «talché è ben possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di congruità». La sezione di controllo per la Lombardia (delibera 103/2017) è stata di diverso avviso, in quanto non appariva possibile spingere la discrezionalità dell'ente locale fino a stabilire un compenso inferiore a quello massimo della fascia di popolazione inferiore, anche a fronte dei nuovi criteri di nomina che assicurano professionalità e indipendenza. A fronte di queste posizioni divergenti è stata posta la seguente questione di massima alla sezione delle Autonomie: «Se per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione il limite massimo della fascia demografica inferiore possa costituire di fatto il limite minimo della fascia demografica superiore».

La «risposta»
I giudici della sezione Autonomie, pur prendendo atto della preoccupazione della sezione Lombardia secondo cui la posizione di autonomia potrebbe «essere seriamente compromessa ove la determinabilità discrezionale del compenso non fosse circoscritta, non solo entro un limite massimo, ma anche entro un limite minimo che assicuri una adeguata retribuzione a professionisti non più liberamente scelti, ma, in qualche modo, ‘imposti' all'ente dal nuovo sistema di nomina», precisano che:
- dalle norme riguardanti il ruolo dei revisori dei conti, il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali;
- l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi oltre che potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame e a cui l'ente deve attenersi (articolo 2233, comma 2, del Codice civile, il quale dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale, «in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione»).
Da queste considerazioni discende che i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa, e l'interesse a un adeguato corrispettivo da parte dei revisori dei conti si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale, o in sede giudiziaria se la remunerazione fissata unilateralmente dall'ente appare incongrua.

La delibera 16/2017 della Corte dei conti, sezione delle Autonomie

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