Amministratori

Concessione di un terreno comunale per un'attività economica solo con gara pubblica

di Pippo Sciscioli

Il Comune è tenuto a indire sempre una gara pubblica per la concessione di un terreno di proprietà in favore di soggetti che vogliano insediare un'attività economica, anche in presenza di una sola istanza presentata.
I principi euro-unitari di tutela della concorrenza, trasparenza, favor partecipationis, non ammettono sconti alla luce del presupposto fondamentale per cui ogni volta che la Pa intenda offrire sul mercato un'occasione di guadagno su propri beni deve consentirlo a tutti.

Il principio della neutralità delle forme giuridiche soggettive
Sulla base di questo criterio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2914/2017, ha ribadito che su tutte le amministrazioni pubbliche grava l'obbligo di ricorrere a procedure competitive tutte le volte che vogliano assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico.
Laddove per esse si intendono quelle definite dall'articolo 7, comma 2 del codice del processo amministrativo e cioè tutti i soggetti che, a prescindere dalla loro veste formale e natura giuridica pubblica o privata, gestiscono risorse e beni pubblici per motivi di interesse pubblico e perciò stesso siano comunque tenute a seguire un procedimento amministrativo.
È quello che viene chiamato «principio della neutralità delle forme giuridiche soggettive», che disegna il concetto di una Pa a geometrie variabili.

Il caso di specie
Seguendo questa linea interpretativa, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del Tar Molise che - in primo grado - avevano annullato la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, aveva affidato in comodato d'suo direttamente e senza alcun canone concessorio a un'associazione (che ne aveva fatto istanza) circa 40 ettari di terreni agricoli comunali per la realizzazione di tartufaie controllate. In sostanza senza far ricorso ad alcuna gara, come imposto dal diritto comunitario e nazionale a garanzia della parità di trattamento fra soggetti potenzialmente interessati a ottenere la medesima utilità economica. Che nel caso di specie consisteva nella ricerca e vendita del tartufo a beneficio dei membri dell'Associazione.
Peraltro, anche in aperta violazione dell'articolo12 della legge 241/1990 secondo cui la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone fisiche e giuridiche è subordinata sempre e comunque alla fissazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi. Principi e criteri del tutto obliterati nella fattispecie molisana, nella quale un'associazione contro-interessata di quella destinataria del provvedimento concessorio aveva innescato il contenzioso giurisdizionale poi definitivamente vinto.
La sentenza n. 2914 si rivela importante e fondamentale perché suona da monito per i Comuni che vogliano concedere proprie strutture o aree a privati per finalità economiche: si pensi a chioschi per somministrazione, aree per impianti di carburanti, uffici pubblici per l'installazione di distributori automatici di bevande e alimenti, posteggi su aree per mercati e fiere, piazze e strade per l'installazione delle cosiddette «casette dell'acqua», aree verdi o parchi urbani per la gestione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2914/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©