Amministratori

Roma Capitale e Anac firmano il protocollo sulla «vigilanza collaborativa»

di Aldo Monea

L’Anac ha reso noto, con proprio comunicato pubblicato il 19 luglio, che il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e il sindaco di Roma capitale hanno firmato un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa presso l’ente romano. È, peraltro, da ricordare che l’amministrazione comunale di Roma aveva già sottoscritto con Anac, il 29 luglio 2015, un Protocollo di azione valido per un anno, anche allora finalizzato alla vigilanza collaborativa con Roma. Recentemente, nel giugno scorso, l’amministrazione zione capitolina ha chiesto l’attivazione di un nuovo Protocollo di vigilanza di 12 mesi, che si focalizzerà, specie in settori come l’ambiente e il sociale, ambiti amministrativi, in passato, sensibili a fini di corruzione.

Le ragioni del Protocollo
L’amministrazione ha giustificato la propria richiesta con due essenziali finalità:
-          rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento;
-          ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione.
L’articolo 2 del testo specifica che la finalità è quella di verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei contratti pubblici, individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitorare procedure di gara e esecuzione dell’appalto.

Oggetto e documenti sottoposti a controllo
Anac ha aderito considerando soggetto richiedente, indicatori di rischio, precedente attività ispettiva a seguito di “Mafia capitale” e rilevanza economica degli affidamenti.
L’oggetto di verifica sono le procedure seguenti:
-          2 di rilevanza comunitaria per l’appalto di servizi/forniture e concessioni di competenza delle strutture centrali di Roma capitale in ambiente e sociale;
-          1 di rilevanza comunitaria per l’appalto di lavori;
-          1 di rilevanza comunitaria sull’affidamento del servizio di ristorazione nei nidi a gestione diretta, nelle scuole dell’infanzia statali e comunali, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali di Roma capitale;
-          2 procedure sotto soglia di competenza delle strutture centrali e territoriali di Roma capitale nel settore del sociale, riferimento standardizzabile e ripetibile da parte dei dipartimenti e dei 15 municipi;
-          1 negoziata in materia di affidamento di lavori pubblici.
Per quanto riguarda, invece, i documenti saranno analizzati la determinazione a contrarre e gli atti della procedura di affidamento, quali:  bandi di gara o lettere di invito in procedura negoziata o inviti a presentare in caso di procedura ristretta; disciplinari di gara; capitolati; schemi di contratto; nomine di commissari; elenco di operatori economici partecipanti alla procedura; verbali di gara per provvedimenti di aggiudicazione; elenco dei subappaltatori; elenco degli eventuali ausiliari; provvedimenti di esclusione.

L’introduzione di una clausola nelle gare
Ai sensi dell’articolo 5 della convenzione, Roma capitale si riserva di inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la clausola secondo cui essa si impegna “(…) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
Una clausola quindi di salvaguardia a favore dell’ente.

Ulteriore collaborazione di Anac
L’articolo 5 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione di Roma capitale possa, comunque, promuovere, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, verifica da parte di Anac su documentazione e atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. Inoltre, come prevede l’articolo 6, in relazione a questioni di particolare rilevanza il sindaco o il segretario generale o il Responsabile della prevenzione della corruzione possono inoltrare richiesta di parere all’Autorità al fine di orientare al meglio il comportamento dell’amministrazione di Roma capitale.

Il procedimento di verifica
Secondo l’articolo 6, il procedimento di verifica comporta che:
-          i documenti citati siano trasmessi all’Autorità prima alla loro formale adozione da parte di Roma capitale;
-          a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
-          qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’Anac formula un rilievo motivato e lo trasmette a Roma capitale.
In tale ultima ipotesi, Roma capitale o ritiene fondato il rilievo, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, o non lo ritiene fondato, presentando le proprie controdeduzioni all’Autorità e assumendo gli atti di propria competenza. Inoltre, in base al comma 3 dell’articolo 5, dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, Roma capitale invia all’Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi.

Considerazioni conclusive
Il protocollo in esame e, in particolare, le specifiche attività di vigilanza collaborativa assicurate da Anac non solo prefigurano l’applicazione di un virtuoso modello (che, peraltro, ha avuto positivi precedenti, ad esempio, anche in occasione di Expo Milano) nel caso specifico di Roma, capitale di Italia e luogo amministrativo notoriamente aggredito da pratiche di malaffare amministrativo, ma soprattutto sono un esempio, trasferibile e quindi ripetibile in altri enti, di  una specifica positiva collaborazione tra due istituzioni pubbliche per prevenire la corruzione amministrativa.

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