Amministratori

Accesso alle cartelle esattoriali solo con il modello ufficiale

di Giuseppe Nucci

L’accesso alle cartelle esattoriali presso l’agenzia di riscossione va effettuato attraverso il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e non mediante elaborati informatici, atteso che non è permesso all’amministrazione di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 262/2017 del Tar per l’Emilia Romagna - sezione di Parma.

Il diniego all’accesso documentale
Una società avanzava una richiesta di accesso alle copie dei ruoli nominativi e degli originali delle cartelle di pagamento che veniva rigettata dall’Inps e da Equitalia.
La società, quindi, proponeva ricorso al Tar affermando che la giurisprudenza ha reiteratamente:
-  affermato l’obbligo di ostensione delle cartelle;
-  escluso l’equipollenza dei documenti richiamati dall’amministrazione;
-  escluso la sussistenza di impedimenti all’accesso, non rilevandosi esigenze di segretezza.
La ricorrente, inoltre, precisava che “il cassetto previdenziale”, che secondo l’Inps avrebbe potuto soddisfare la richiesta, fornisce soltanto un mero elenco di documenti (avvisi di addebito) senza però consentire all’utente di poterli scaricare e verificarne il contenuto.
Il giudice riteneva fondato il ricorso e disponeva l’accesso ai documenti richiesti.

La sentenza
Il Tar, nell’accogliere il gravame, precisava che l’ente previdenziale aveva negato l’accesso - motivato dall’esigenza di accertare l’esatta corrispondenza tra la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito ed il ruolo formatosi ai fini della ricorribilità dinanzi all’A.G. - censurando i motivi del ricorrente che invece risultavano fondati.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la sussistenza dell'interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’ente, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione della documentazione richiesta, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.
Con riguardo a Equitalia, il giudice riteneva irregolari le modalità con cui era stato consentito l’accesso alle cartelle di pagamento, attesa la non equipollenza delle stesse con gli estratti di ruolo.
La cartella esattoriale è prevista dall'articolo 25, Dpr n. 602/1973, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). I documenti prodotti in giudizio erano invece degli elaborati informatici (gli estratti di ruolo) formati dall’Ente impositore contenente, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria. La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti, atteso che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente.
Dirimente appare infine la considerazione secondo la quale il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore, il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento, sufficienza di motivazione etc.) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente.

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