Amministratori

Così la Pa risponde della propria inerzia nel procedimento

di Solveig Cogliani

È ammissibile il ricorso avverso l’inerzia tenuta dall’Amministrazione – nell’ambito di un procedimento di riqualificazione durato più di dieci anni - per ottenere un termine congruo per la conclusione della fase endoprocedimentale relativa alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in relazione alla deliberazione dell’assemblea Capitolina di approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale vigente. È quanto afferma il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza 8337/2017.

Il caso
La vicenda controversa all’esame del Tar Lazio attiene alla riconversione del quartiere storico della ex fiera di Roma risalente alla deliberazione del Consiglio comunale numero 233 del 19 settembre 2005.
Roma Capitale approvando talune controdeduzioni intendeva instaurare un nuovo procedimento di approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale vigente e pertanto, pubblicava la delibera assunta all’Albo pretorio il 30 dicembre 2016, stabilendo un termine di 30 giorni dalla scadenza del deposito, per presentare, limitatamente alle modifiche introdotte dalle osservazioni, eventuali nuove osservazioni o opposizioni.
La parte ricorrente lamenta, nella fattispecie esaminata, l’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare le controdeduzioni dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

La decisione
Con la sentenza in commento il Tribunale amministrativo, pur richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine all’inapplicabilità dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 ai singoli sub-procedimenti, ha ritenuto di dover accogliere in parte il ricorso, in considerazione del tempo trascorso dall’avvio del procedimento di riqualificazione, al fine di assegnare un congruo termine all’Amministrazione per la conclusione almeno della fase delle controdeduzioni alle osservazioni.

Il superamento dei limiti alla tutela del silenzio endoprocedimentale
La sentenza in commento si appalesa di grande interesse poiché, pur partendo dall’esame della posizione consolidata, accede alla tutela richiesta nella valutazione della circostanza che necessariamente l’inerzia tenuta dall’Amministrazione – con attenzione al caso concreto -  si traduce inevitabilmente in inerzia provvedimentale, tale da poter recare un pregiudizio al privato.
Del resto, tale esito può leggersi come manifestazione di un’evoluzione ermeneutica alla luce  di quel «nuovo paradigma» nei rapporti tra Pubblica amministrazione e privati, sottolineato recentemente dal Consiglio di Stato (Commissione speciale, parere 13 luglio 2016, n. 1640), anche con riguardo alla regola del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni di cui al novellato articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, come introdotto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, finalizzato a privilegiare l’esigenza di pervenire comunque a un risultato (la conclusione del procedimento) a beneficio dei destinatari dell’azione amministrativa, rispetto alla diversa esigenza di conservare la pienezza del potere di ciascuna Amministrazione.

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