Amministratori

Triplice tetto per i compensi dell'avvocatura comunale

di Vincenzo Giannotti

A distanza di diversi anni dalle disposizioni introdotte dal Dl 90/2014, la materia dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni degli enti locali si presta a continue richieste di chiarimento. In queste ultime settimane sono arrivate le decisioni di due sezioni dei magistrati contabili in risposta alle domande dei sindaci.

Le indicazioni della corte friulana
La Corte dei conti, sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. 53/2017, risponde alle domande poste sui limiti economici delle spese compensate nelle cause vittoriose e sulle transazioni, precisando quanto segue:
obbligo del rispetto di tre tetti. Il primo tetto riguarda il non superamento della retribuzione individuale dell'avvocato interno al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (240.000 euro annui), senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese. Il secondo tetto è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno. L'ultimo tetto ha natura finanziaria, ossia per le spese compensate l'ente non può stanziare in bilancio somme superiori allo stanziamento previsto nell'anno 2013;
limiti di bilancio e norma regolamentare. Una volta verificati i citati tetti, al fine di poter procedere al pagamento, l'ente deve verificare ulteriori due requisiti:
a) il limite di spesa stanziato in bilancio;
b) la previa approvazione di specifico regolamento dell'ente. Trattandosi di stanziamento e non di impegno, le somme non corrisposte nell'anno sono accantonate nell'avanzo vincolato per essere distribuite alle avvocature interne al momento della definizione della causa. Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Infine, in merito al regolamento, lo stesso dovrà definire i criteri di riparto oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali, l'ente non può corrispondere i citati compensi.
I giudici contabili rispondono alla domanda posta dal sindaco circa la possibilità di riconoscere solo una quota parte delle spese legali poste a carico delle controparti nelle sentenze favorevoli all'ente, precisando quanto segue «l'Ente resta libero di fissare uno stanziamento di bilancio che, in considerazione anche delle sue complessive possibilità finanziarie, tenga conto di importi inferiori».

Le indicazioni dei giudici contabili emiliano-romagnoli
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 112/2017 risponde ai seguenti ulteriori quesiti in merito ai compensi professionali dell'avvocatura civica:
• l'avanzo vincolato per spese legali, derivante dal minore impegno rispetto allo stanziamento, può legittimamente essere utilizzato per i compensi professionali di avvocati relativi a sentenze depositate a partire dall'anno successivo a quello dello stanziamento confluito nell'avanzo. La citata possibilità è espressamente prevista dal punto 5.2, allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, a mente del quale «Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali»;
• in merito alla liquidazione dell'incentivo, sarà necessario fare riferimento con la data del deposito della sentenza che rende pubblica, ad ogni effetto di legge, l'esito del giudizio favorevole all'ente. Nei casi di compensazione delle spese si deve fare riferimento, per i relativi riconoscimenti professionali, all'anno di deposito della sentenza stessa;
• in merito alla possibilità, in caso di mutamento organizzativo (esempio aumento del numero degli avvocati interni), di ridefinire il limite non nell'importo stanziato nell'anno 2013 ma quale non superamento del solo vincolo del trattamento accessorio del dipendente avvocato, la risposta non può che essere negativa a fronte della cogenza della disposizione che non permette di derogare al limite degli importi stanziati nell'anno 2013 cumulativamente intesi a prescindere dall'organizzazione dell'ente.

La delibera della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 53/2017

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 112/2017

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