Amministratori

Città metropolitane, infondato il ricorso sui tagli se la prova è generica

di Giulia Valenti

È infondato il ricorso di una Città metropolitana contro eventuali tagli ai finanziamenti da parte della Regione se basato su contestazioni generiche e non adeguatamente dimostrate che, data la natura politica e non provvedimentale degli atti impugnati, rischiano di essere considerate politiche più che tecnico-giuridiche. È quanto afferma il Tar Sicilia, Sezione III, con la sentenza 2045/2017.

Il fatto
Con ricorso notificato il 31 ottobre 2016 la Città metropolitana di Palermo ha impugnato il decreto del Direttore generale n. 162 del 2016 dell'assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, dipartimento delle Autonomie locali, servizio 4, «Trasferimenti agli enti regionali per il finanziamento delle funzioni» della regione Siciliana, con cui è stato assegnato ai liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 Lr n. 9 del 2015, un acconto sulle assegnazioni 2016.
Viene poi richiesto al Tribunale amministrativo di statuire la condanna della regione Sicilia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido ovvero alternativamente con le Amministrazioni statali intimate, all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Città metropolitana ricorrente per l'anno 2016, e quindi al pagamento in favore della ricorrente delle somme occorrenti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alla Città metropolitana, in uno con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria.
Si lamentava l’incostituzionalità per violazione degli articoli 117 e 119 Cost., nonché  dell’articolo 97 Cost. in relazione alla lesione dell’autonomia finanziaria e per violazione del principio del buon andamento dell’Amministrazione, dell’articolo 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, per l’entità della riduzione in assenza di misure organizzative o riallocative di funzioni, e, infine, per il pregiudizio alla fruizione dei diritti sociali causato dal mancato finanziamento dei servizi.

La decisione
Il Collegio, premettendo la natura politica dei provvedimenti impugnati e quindi ribadendo i limiti del giudizio amministrativo, che conseguentemente può estendersi solamente sulla valutazione di legittimità dell’operato amministrativo, ha rigettato l’istanza in questione.
Il ricorso è stato dichiarato, infatti, infondato a causa di una scarsa ed incompleta prova dell’insufficienza dei fondi stanziati, risultando a tal fine idonea, come ribadito dallo stesso Tribunale amministrativo, la presentazione del rendiconto relativo all’anno precedente, che avrebbe giustificato il necessario ricorso ad entrate straordinarie diverse dai finanziamenti che si prospettano. Ugualmente non supportata appare la dimostrazione dell’effetto che porterebbe l’auspicato aumento del finanziamento.
Tali mancanze hanno portato i giudici amministrativi a sospettare la natura politica più che giuridica delle doglianze.

Il giudizio amministrativo
Il giudizio amministrativo si fonda sul generale principio dell’onere della prova, imponendo al ricorrente di provare i fatti a sostegno della propria domanda; la difficoltà che deve affrontare il ricorrente nel reperire atti e documenti in possesso delle Pubbliche amministrazioni ha portato il legislatore ad attribuire particolari poteri istruttori al Giudice amministrativo, conferimento che non deve però generare confusione.
L’onere della prova risulta per così dire «affievolito», non essendo necessaria una piena e puntuale presentazione di tutto il materiale istruttorio come in senso civilistico, ma risultando sufficiente la presentazione del cosiddetto principio di prova, ovvero la dimostrazione di una credibile ricostruzione della realtà, e non deve essere quindi confuso con un’assenza di onere probatorio a carico del ricorrente. Giova considerare che queste disposizioni trovano fondamento nella difficoltà nel reperire materiale probatorio in possesso delle pubbliche amministrazioni e non può di conseguenza fare riferimento al caso in cui il ricorrente sia esso stesso un Ente parte della Pubblica amministrazione.

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