Amministratori

Ricorso elettorale irricevibile dopo 30 giorni dalla proclamazione degli eletti

di Ulderico Izzo

Il ricorso elettorale è scandito da termini perentori, per cui se esso viene depositato oltre 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti non può che esserci una declaratoria di irricevibilità. È quanto ribadisce il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza del 4 settembre 2017, n. 9538.

Il fatto
Un candidato alle elezioni amministrative di un Comune del litorale laziale ha impugnato, dinanzi al Tar Lazio, il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale a seguito del turno di Ballottaggio e diversi verbali sezionali, lamentando errori nel conteggio delle preferenze espresse a suo favore.
La proclamazione degli eletti è avvenuta in data 27 giugno 2017 e il ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso presso il Tar il successivo 1° agosto.
Alla discussione il Giudice amministrativo, come eccepito dai controinteressati, ha statuito l’irricevibilità del ricorso perché depositato fuori termine, in violazione del precetto dell’articolo 130 del Codice del processo amministrativo.

La decisione
Con la sentenza in rassegna il Tar Lazio non poteva non dichiarare la tardività del ricorso, perché la ratio della norma citata è quella di una celere conclusione del processo elettorale, tanto è vero che per la peculiarità della procedura, dettagliatamente scandita in legge, non trova applicazione l’alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Conclusioni
La sentenza è degna di pregio giuridico perché risalta il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale i giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali, devoluti alla giurisdizione amministrativa, sono improntati a un criterio di celerità che si manifesta attraverso il dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni, oltre che di tutti i termini del procedimento.
Tali peculiarità di celerità del rito si correlano a loro volta all´esigenza di stabilità degli organi elettivi degli Enti pubblici a base rappresentativa e degli atti e dei rapporti di diritto pubblico derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all´esito delle elezioni.
In questo contesto è imprescindibile che il giudizio sia scandito da termini perentori che ne assicurino la rapida definizione, attraverso la previsione di sanzioni processuali per comportamenti che possano vanificare la pratica attuazione delle descritte esigenze di ordine imperativo.

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