Amministratori

Accesso da garantire sui documenti collegati al procedimento penale

di Aldo Monea

Il caso riguarda una richiesta di accesso da parte di un cittadino che vuole visionare gli atti emessi dall’amministrazione comunale successivi a 18 verbali elevati dai Carabinieri. Tali contravvenzioni sono conseguenti a violazione della normativa sugli scarichi e sulla mancata agibilità di immobili. L’istanza concerne la conoscenza del contenuto e importo di tutti i 18 verbali redatti e di quanto versato dai contravventori. Il Comune gli nega l’accesso anche con riferimento alla recente normativa sull’accesso pubblico generalizzato, giustificandolo con la “guarentigia di riservatezza imposta dall’art. 5-bis, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/13, per come introdotto dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 97/16”.

Il ricorso al Tar
L’interessato si rivolge al Tar per chiedere l’annullamento del diniego dell’accesso formatosi con la nota, inviatagli il 6 febbraio 2017 con Pec dal segretario comunale, e la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta. Le contestazioni specifiche riguardano:
a)   
la violazione dell’articolo 25 della legge n. 241/1990 in quanto l’amministrazione comunale ha comunicato la non accoglibilità dell’istanza di accesso prima ancora che si pronunciasse il difensore civico, così violando il principio della certezza temporale della conclusione del procedimento e il dettato di quella norma che, in alternativa alla presentazione del ricorso giurisdizionale, consente all’interessato di chiedere, nello stesso termine, al difensore civico che riesamini la determinazione;
b)   
la fondatezza dei motivi ostativi all’accesso individuati nella nota impugnata, invocando a sostegno della propria tesi le ragioni esposte dal difensore civico a fondamento dell’invito al riesame dell’istanza di accesso rivolto all’amministrazione comunale con sua nota del 2 marzo 2017;
c)   
visto che  l’accesso a documenti contenenti dati “sensibili” è consentito purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione la possibilità di accesso deve riconoscersi con riferimento a documentazione contenente dati non oggetto di particolari cautele normative, come nella fattispecie in esame.

Il ragionamento del tribunale amministrativo
Circa il profilo relativo al difensore civico il Tar osserva che l’inciso contenuto nella determinazione comunale (“a prescindere dalla posizione che assumerà al riguardo il competente Difensore civico”) chiarisce che l’atto costituisca atto conclusivo del procedimento di accesso, con cui l’amministrazione ha espresso la propria posizione definitiva, finale ed ultima, sulla questione dell’ostensione degli atti richiesti, esplicitamente destinata a restare tale indipendentemente dall’esito che avrebbe avuto la richiesta formulata al difensore civico.
Sul secondo profilo il Tribunale afferma che, se è vero che il diniego del Comune è stato fondato sulla garanzia di riservatezza di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lett. f), del Dlgs n. 33/2013 (vale a dire sul limite all’accesso civico costituito dal “pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici relativi a: (…) f) la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento”), l’istanza di accesso, in realtà, riguarda atti emessi dall’amministrazione comunale anche se conseguenti a verbali elevati dai Carabinieri, non direttamente i verbali medesimi. In particolare, l’istanza chiede di venire a conoscenza dell’importo di tutti e 18 verbali redatti e delle somme versate dai contravventori. Pertanto il conoscere di quei dati (gli importi delle sanzioni irrogate e le somme correlativamente corrisposte) e documenti non si capisce come possa arrecare pregiudizio concreto a indagini in corso e al perseguimento di reati, come il Comune, in modo apodittico, afferma nel diniego impugnato.
Il Tar considera, inoltre, come le linee guida adottate dall’Anac (deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309) segnalino che, rispetto all’accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni e riguardanti un procedimento penale, potrebbe non esservi una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità: infatti, l’esistenza di un’indagine penale non è di per sé causa ostativa all’accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che, in qualsiasi modo, possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine.
Come da prevalente giurisprudenza, infine, non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all’accesso. Se, infatti, la denuncia sia riconducibile all'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l’atto non ricade nell’ambito di applicazione dell'articolo 329 del codice di procedura penale e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio.

La decisione
Di conseguenza, la sezione seconda-quater del Tar del Lazio, con la sentenza n. 9043 del 28 luglio 2017, stabilisce che, tenuto conto che la richiesta di accesso formulata concerne un oggetto circoscritto che non appare suscettibile di arrecare pregiudizio concreto alla tutela del superiore interesse pubblico alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento e non pone problemi relativi alla protezione di dati personali (poiché l’amministrazione può ricorrere, se necessario, alla tecnica dell’oscuramento parziale dei dati ovvero a differire l’accesso qualora ciò sia sufficiente per proteggere gli interessi tutelati dalle eccezioni previste dalla norma invocata), il provvedimento di diniego opposto dal Comune non risulta giustificato. Il ricorso è accolto e l’amministrazione deve consentire al ricorrente l’accesso ai dati e ai documenti richiesti entro i termini indicati in sentenza.

Considerazioni a margine
La sentenza in esame sembra avere un approccio equilibrato, con un contemperamento attento degli interessi giuridici in campo. Il pregio è quindi di contribuire a valorizzare l’accesso anche in chiave di accesso civico generalizzato, dando spazio adeguato all’estensione propria di tale recente istituto.

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