Amministratori

Gestori di attività di pubblico interesse, diritto di accesso solo se gli atti sono «strumentali»

di Ulderico Izzo

Nei confronti dei gestori di attività di pubblico interesse il diritto di accesso si esercita purché il documento di cui si chiede copia sia strumentale all'esercizio di detta attività e non per altro motivo. Lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n.3823/2017.

Il fatto
Un dipendente di Poste italiane spa ha chiesto di accedere ai prospetti paga (cedolini stipendiali), alle dichiarazioni e/o certificazioni delle contribuzioni previdenziali e assistenziali mensili trasmesse da Poste Italiane all'ente previdenziale, al libro paga e matricola e agli altri libri obbligatori per legge, per la parte individuale, al fascicolo personale, allo stato matricolare e ai registri di presenza. La richiesta di accesso è stata motivata sulla necessità di tutelare le proprie pretese derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la decisione qui in rassegna.

La decisione
Sostanzialmente il Consiglio di Stato conferma la tesi del Tribunale laziale, ma con un ulteriore approfondimento giuridico, che poggia sulla recente AP 13/16. Gli enti erogatori di acqua e di energia, nonché a quelli che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto titolari di diritti speciali ed esclusivi, agiscono nell'ambito dei settori sopra indicati, ma svolgono anche attività in pieno regime di concorrenza, direttamente esposti alle regole del mercato e possono, per tale ragione, vedere in qualche misura attenuata la disciplina propria delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro – strumentale a tutte le attività svolte – gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, Dlgs n. 33/2013 e 1, comma 16, della legge delega n. 190/2012.
Tali disposizioni consentono di circoscrivere l'accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica, e non di quotidiana gestione dei rapporti di lavoro, ovvero alle prove selettive per l'assunzione di personale, alle progressioni di carriera e a provvedimenti concernenti l'auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario.
Il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei soggetti, aventi natura privatistica (come Poste Italiane spa), purché gli stessi svolgano attività di pubblico interesse ed il documento di cui viene richiesto l'accesso sia riferibile alla predetta attività.
In sostanza, come ha avuto modo di affermare in più occasioni la giurisprudenza, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso nei confronti dei gestori di pubblici servizi è necessario che il documento di cui viene richiesta l'esibizione e la copia sia riferibile ad un ambito almeno strumentale rispetto all'attività, di pubblico interesse, quale è quella di erogazione del servizio.

Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che attraverso il predetto accesso il dipendente puntava a dimostrare in giudizio il suo diritto alla superiore qualifica dirigenziale ed il successivo demansionamento. Gli atti richiesti in ostensione non sono atti aventi autonoma rilevanza pubblicistica, attinenti a procedure di accesso e di avanzamento, ma di atti individuali dai quali si intende ricavare il diritto ad un inquadramento superiore. Ricorrendo tale fattispecie, correttamente il giudice amministrativo ha bocciato la richiesta del ricorrente.

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