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Codice antimafia, misure di prevenzione estese ai reati contro la Pa

Misure di prevenzione estese agli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione e stalking. Trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari. Confisca rafforzata. Controllo delle imprese infiltrate e misure di sostegno alle aziende confiscate meritevoli. È legge con il voto della Camera il nuovo Codice antimafia con un pacchetto di norme già nella fase di redazione oggetto di tensioni e polemiche. Che hanno poi avuto un riflesso ieri con l’approvazione di un ordine del giorno sul punto più delicato, l’estensione dell’area delle misure personali e patrimoniali a chi è anche solo indiziato di associazione a delinquere finalizzata a peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita, oltre allo stalking. L’ordine del giorno impegna il Governo a valutare, dopo un monitoraggio sulla prima applicazione delle novità, un ripensamento all’equiparazione tra mafioso e corrotti.
Intanto però, dalla Cina, esulta il ministro della Giustizia Andrea Orlando: «c’è una spinta significativa alla trasparenza della gestione dei beni confiscati e a superare anche elementi di opacità che hanno caratterizzato la questione negli anni passati, diminuendo molto la discrezionalità». In questo senso, osserva Orlando, la legge è molto importante «perché credo si tratti di fare i conti con un patrimonio che ha dimensioni enormi, quindi deve essere gestito secondo regole più chiare rispetto a quelle seguite finora».

Le misure di prevenzione
Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata dei vuoti in organico, relazioni periodiche sull’operatività delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. Per facilitare le indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al Sid, il sistema di interscambio flussi dell’agenzia delle Entrate.
Il sequestro di partecipazioni sociali “totalitarie” si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.
È stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. È ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo è stato destinato a finalità di interesse pubblico.

Il nuovo istituto del controllo giudiziario
È introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che hanno impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi.
Gli amministratorii giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all’ Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3).

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