Amministratori

Niente rimborso delle spese legali agli amministratori prima del 2015

di Arturo Bianco

Gli enti locali non devono rimborsare agli amministratori le spese legali da questi sostenute per lo svolgimento del proprio mandato in quanto non si può estendere in via analogica la previsione dettata dall’articolo 28 del contratto collettivo del 14 settembre 2000 per i dipendenti. È questa la drastica indicazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Potenza n. 987/2017.
Siamo in presenza di un orientamento che sicuramente è da considerare ampiamente consolidato per i fatti accaduti prima dell'estate del 2015, ma che per quelli successivi non appare essere in linea con le previsioni del nuovo testo dell'articolo 86, comma 5, del Dlgs 267/2000 come modificato dal Dl 78/2015 che consentono tale rimborso a condizione che non ne derivino oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Fatto e decisione
La sentenza si riferisce alla assoluzione di un sindaco, in carica nel quinquennio 2004/2009, sottoposto a un procedimento penale in ragione del mandato svolto come amministratore.
Il giudice del capoluogo lucano chiarisce che non si può applicare in via estensiva quanto dettato dal contratto collettivo per il personale in ragione della differenza sostanziale esistente: l'amministratore non è legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente. In questa direzione vanno, in modo consolidato, gli orientamenti dei giudici del lavoro, dei giudici contabili, dei giudici amministrativi e della stessa Corte costituzionale. E ancora, evidenziando che quello tra l'amministratore e il Comune non può essere assimilato a quello del mandato, per come disciplinato dal codice civile.

Le nuove regole
Sulla base delle nuove regole introdotte nel 2015, il rimborso delle spese legali è possibile per gli amministratori a condizione del proscioglimento, che non ne derivino oneri aggiuntivi, che non vi sia un conflitto di interessi, che sussista un nesso causale e che non vi sia stato dolo o colpa grave nella condotta dell'amministratore.
Questa possibilità si aggiunge a quella che gli enti hanno di assicurare i propri amministratori. La sentenza, peraltro con delle imprecisioni nel riferimento alla norma, ritiene che queste disposizioni devono essere spiegate nel senso che producono conseguenze «esclusivamente nella sfera giuridica e patrimoniale degli amministratori» e che vanno nella direzione di escludere il «diritto di rivalsa di costoro nei confronti dell'ente di appartenenza». Conclusioni che lasciano alquanto perplessi, visto che la disposizione ha voluto introdurre la possibilità per gli amministratori di essere rimborsati dall'ente nel quale hanno svolto il loro mandato nel caso di assoluzione in contenziosi legali. Nel caso specifico peraltro mancano elementi per spiegare la decorrenza temporale delle nuove disposizioni, visto che la sentenza di assoluzione è del 2013, quindi prima della entrata in vigore della nuova disposizione.
Altro elemento della sentenza che lascia alquanto perplessi è la considerazione per cui il rimborso delle spese legali è da riferire «ai giudizi/procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione e non ai singoli reati», distinzione che nel dettato legislativo non sembra essere esplicitata.

La sentenza del Tribunale di Potenza n. 987/2017

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