Amministratori

Revisore del Comune nel collegio sindacale della partecipata se non c’è controllo

di Alberto Barbiero

Il componente dell'organo di revisione di un Comune può essere anche membro del collegio sindacale di una società partecipata dallo stesso ente, se questo non esercita il controllo previsto dall’articolo 2593 del codice civile sulla stessa società.
La Corte dei conti, sezione per l'Emilia Romagna, con la sentenza n. 182/2017 ha chiarito che il revisore dei conti di un'amministrazione comunale non incorre nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 236 del Dlgs 267/2000 e dall'articolo 2399 del codice civile qualora svolga attività come componente del collegio sindacale di una società partecipata, ma non sottoposta a controllo da parte della medesima amministrazione.

Il caso
La pronunzia ha preso in esamela situazione riferita a una società nella quale il Comune detiene oltre il 40% del capitale sociale, ma, in ragione di particolari clausole statutarie, non esercita il controllo previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
Lo statuto della società, infatti, stabilisce che tutte le decisioni dell'assemblea devono essere prese con almeno il 51% del capitale sociale, e quelle relative agli indirizzi generali di gestione, alla nomina degli amministratori e alla loro revoca, con il 100 % del capitale sociale, circostanza che rende evidente che il possesso della quota di oltre il 40% del capitale non assicura al comune né l'influenza dominante né, tanto meno, il controllo della società.

La questione del controllo
L'articolo 236 del Tuel prevede, al primo comma, che valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, il quale a sua volta dispone l'ineleggibilità e, se eletti, la decadenza dall'ufficio di coloro che sono legati alla società, o alla società controllante o a quella controllata, da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La sentenza fa rilevare come il presupposto dell'incompatibilità sia quindi la relazione di controllo tra Comune e società partecipata, disciplinato dallo stesso articolo 2359 del codice civile, stabilendo che sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
L'impossibilità per il Comune di influenzare le decisioni strategiche in ragione dei vincoli posti dalle disposizioni statutarie (richiedendo l'unanimità dei voti) rende consequenziale l'assenza del controllo nelle condizioni previste dalla disposizione del codice civile.
La pronunzia evidenzia quindi la possibilità che si verifichi una condizione del tutto particolare: una società potrebbe essere assoggettata a moduli di intervento dei soci traduttivi del controllo analogo congiunto, ma non risultare sottoposta al controllo (nella prefigurazione civilistica) dei singoli soci.

Processi decisionali
La sentenza non rileva nel doppio incarico del revisore una condotta confliggente con l'articolo 10, comma 1 del Dlgs 39/2010, in quanto, proprio per l'indipendenza assicurata dall'ordinamento agli organi di revisione sia delle amministrazioni comunali sia delle società, l'esercizio delle funzioni di revisore nel collegio dei revisori del Comune non implica alcun coinvolgimento nei processi decisionali né del Comune né della società partecipata, come, all'inverso, l'essere componente del collegio sindacale della società partecipata non comporta alcun coinvolgimento nel processo decisionale né della società né nel comune, socio di maggioranza relativa e non di controllo.

Controlli
Infine, la pronunzia non ritiene che sussista nessuna forma di incompatibilità determinata dalla disciplina dell'articolo 147-quater del Tuel, in quanto la norma disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate che l'ente locale deve approntare e svolgere con le strutture proprie, che ne sono responsabili, ma non attribuisce alcuna forma di controllo diretta all'organo di revisione del comune sulla contabilità della società partecipata. Si tratta, quindi, di una funzione amministrativa di competenza dei servizi comunali, non di una forma di controllo contabile attribuita al collegio dei revisori.

La sentenza della Corte dei conti Emilia Romagna n. 182/2017

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