Amministratori

Per il premio di maggioranza contano solo i voti validi al primo turno

di Ulderico Izzo

Il Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1626/2017 (e le gemelle n.1627 e 1628), ha modificato la composizione del Consiglio comunale di Lecce, come eletto all’indomani della tornata elettorale dell’11-25 giugno 2017, in quanto l’Ufficio elettorale centrale aveva attribuito il premio di maggioranza, previsto dall’articolo 73 del Tuel, in difformità al precetto legislativo.

Il fatto
Dinanzi al Giudice amministrativo leccese è stato impugnato, da alcuni candidati alla carica di Consigliere comunale, il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere del Comune di Lecce a seguito delle elezioni svoltesi l’11 e il 25 giugno 2017, nella parte in cui è stato attribuito al Sindaco eletto al turno di ballottaggio il premio di maggioranza del 60% dei seggi.
Al primo turno un primo candidato Sindaco ha conseguito 23.887 voti, pari ad un percentuale del 45,295%, mentre le liste della sua coalizione hanno conseguito complessivamente 26.715 voti.
Altro candidato Sindaco, sempre al primo turno, ha riportato 15.243 voti, pari al 28,904%, mentre le liste della sua coalizione hanno conseguito – sempre con riferimento al primo turno – 12.614 voti.
Il totale dei voti validi nel primo turno, tenuto conto dei voti espressi in favore degli altri candidati Sindaco nonché di quelli espressi in favore delle altre liste, è risultato complessivamente pari a 52.738.
All’esito del turno di ballottaggio, l’Ufficio elettorale centrale ha assegnato il premio di maggioranza, ex articolo 73 Dlgs n. 267 del 2000 alle liste che hanno sostenuto il candidato eletto a Sindaco del Comune di Lecce, attribuendo a detta coalizione il 60% dei seggi.

La decisione
Il Tar Puglia, con la decisione in rassegna, accoglie il ricorso ritenendo che il verbale dell’Ufficio centrale elettorale è stato adottato sul presupposto che l’espressione «voti validi», di cui al citato articolo 73, debba ricomprendere anche tutti i voti espressi in favore dei candidati alla carica di Sindaco nell’ambito del turno di ballottaggio.
La Giurisprudenza amministrativa è ampiamente consolidata circa la corretta interpretazione del concetto di voti validi contenuto nella disposizione legislativa di riferimento, il cui chiaro tenore letterale, evidenziato dalle espressioni primo turno e turno medesimo, non lascia adito a dubbi interpretativi di sorta, nel senso che il riferimento ai voti validi non possa che essere riferito al solo primo turno.
Il Giudice pugliese ha dimostrato che l’Ufficio elettorale centrale ha interpretato il thema decidendum, ovvero l’espressione «voti validi», in maniera difforme a quanto stabilito dal legislatore e a quanto precisato da una e più pronunce del Giudice amministrativo.

Conclusioni
L’articolo 73, comma 10, del Tuel, ha un chiaro ed inequivoco tenore letterale nel senso che il riferimento ai voti validi non può che essere riferito al solo primo turno.
Per il Giudice adito dai ricorrenti tale interpretazione è l’unica possibile ponendosi in rigorosa osservanza del significato proprio espresso dal dato testuale della norma, ex articolo 12 delle Preleggi.
Inoltre, tale percorso interpretativo è conforme alla ratio legis, risultando in tal modo precluso il ricorso a subordinati percorsi interpretativi.
La decisione, quindi, modifica la composizione del Consiglio comunale di Lecce in quanto annulla il verbale di proclamazione degli eletti, nonché gli atti ad esso collegati, nella parte in cui assegna il premio di maggioranza alla coalizione delle liste collegate al Sindaco  eletto a seguito del ballottaggio e, di conseguenza, dispone la correzione dei risultati elettorali e sostituisce ai candidati proclamati Consiglieri comunali, in virtù della citata attribuzione del premio di maggioranza, in candidati maggiormente suffragati nelle liste collegate al candidato Sindaco che al primo turno ha avuto il 50 per cento dei voti validi.

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