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Verifiche «impossibili» sulle erogazioni al non profit

Il tema della trasparenza è importante e non va sottovalutato. Proprio per questo, però, deve essere un obiettivo raggiungibile e, soprattutto, individuabile. Non è proprio così per i nuovi obblighi introdotti dai commi 125 e seguenti della legge sulla concorrenza (legge 124/2017).
La regola scatta dal 2018, e riguarda le associazioni, ivi comprese quelle di protezione ambientale e di tutela dei consumatori, le fondazioni, le onlus, eccetera, qualora tengano rapporti economici con gli enti pubblici (comprese le aziende speciali, le fondazioni se controllate o finanziariamente dipendenti da Pa e gli ordini professionali) e con le società partecipate da Pa, anche se quotate.

Obblighi di pubblicazione
In sostanza, le aziende non profit dovranno pubblicare online, entro il 28 febbraio, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pa. Obblighi arrivano anche per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e da enti non profit: devono pubblicare gli importi nella nota integrativa del bilancio.
L’inosservanza dell’obbligo comporta per le non profit la restituzione delle somme entro tre mesi (mentre non pare prevista sanzione per le imprese profit). Questo significa che ogni soggetto pubblico dovrà verificare i siti dei soggetti non profit, e acquisire i bilanci delle imprese con cui ha rapporti.

Le semplificazioni introdotti
Il decreto legislativo 33/2013 aveva già introdotto, all’articolo 26, l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Ora la norma viene integrata, precisando che in caso di mancata pubblicazione nel sito dell’ente pubblico le somme restituite dall’onlus o da altro ente non profit non andranno alla Pa che ha contestato l’inadempienza e ottenuta la ripetizione dell’importo, ma allo Stato. Verosimile, per altro, che chi non si preoccupa di adempiere ai sui obblighi di trasparenza vada a verificare quelli degli altri.
Due le “semplificazioni” introdotte nel meccanismo. All’articolo 26, comma 2, del Dlgs 33/2013, è aggiunto che se i beneficiari sono controllati dalla stessa persona fisica o giuridica o dagli stessi gruppi (…) vanno pubblicati anche i dati consolidati di gruppo. Inoltre l’obbligo di pubblicazione non scatta per gli importi inferiori a 10mila euro annui.
Difficile capire la ratio di una norma che obbliga aduna parziale trasparenza enti non profit già in affanno con gli adempimenti amministrativi. È non appare giustificato costringere le nostre Pa a monitorare con la pretesa attenzione i siti web ed i bilanci di questi soggetti.

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