Amministratori

Furto dei bagagli in aeroporto: è sempre peculato per il dipendente

di Federico Gavioli

Anche se il furto è di modesto valore economico, risponde del reato di peculato il dipendente che si appropria di beni dei passeggeri in aeroporto, prelevandoli dal bagaglio imbarcato dalla stiva. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 50198/2017, ha confermato la condanna a due dipendenti, guardie giurate, addette al controllo bagagli presso l'aeroporto.

Il fatto
La vicenda ha per protagoniste due guardie giurate addette al controllo bagagli presso un aeroporto alle quali veniva contestato di essersi appropriate, o di aver tentato di appropriarsi, dei beni di alcuni viaggiatori prelevandoli dai bagagli, aperti in violazione delle regole sui controlli di sicurezza.
Tra le diverse motivazioni del ricorso si segnala la parte in cui il legale di una delle due imputate ha denunciato vizio di motivazione e vizio di violazione di legge poiché, sulla base di un'evidente travisamento della prova, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’imputata si fosse appropriata anche di un telefono cellulare laddove, il proprietario del bagaglio, aveva denunciato solo la scomparsa di un caricabatteria per telefonino, marca nokia, e di un profumo marca Ferrari, precisazione di non poco momento ai fini della configurabilità del reato di peculato che ricorre solo in presenza di un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione, penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Il reato di peculato è, pertanto secondo la ricorrente, da escludere in presenza del valore di un bene di modestissimo valore economico, prelevato dall'imputata del tutto occasionalmente dovendo ricaricare il proprio apparecchio perché aveva dimenticato a casa il caricabatteria.

L'analisi della Cassazione
La Cassazione osserva che nella figura di peculato, delineata dalla legge n. 86 del 1990 che ha disegnato una fattispecie nella quale sono confluite le figure delittuose prima descritte negli articoli 314 e 315 del codice penale, l'appartenenza della «res alla pubblica amministrazione non è più presente, ed è stata sostituita dalla nozione di altruità del denaro o della cosa mobile, concetto riferibile ad una pluralità di situazioni di appartenenza della cosa fondate sul vincolo che viene a determinarsi sulla res in ragione del possesso funzionale che legittimi, o imponga alla pubblica amministrazione di disporne, a prescindere dalla titolarità, su di essa, della proprietà o altro diritto: rilevanza centrale, nella dinamica della fattispecie assume, pertanto, l'abuso del possesso ovvero della disponibilità per ragione dell'ufficio o servizio».
Nel caso in questione, osservano i giudici di legittimità, è chiaro che la condotta appropriativa ascritta a una delle due imputate ha comportato non solo un pregiudizio patrimoniale al privato e alla pubblica amministrazione, pregiudizio patrimoniale da ragguagliare al valore modestissimo, ma non irrilevante, dei beni sottratti, anche se costituiti dal solo carica-batterie per cellulare di proprietà del viaggiatore, ma, in modo non secondario, una lesione degli ulteriori interessi tutelati dall'articolo 314 del codice penale da individuarsi nella legalità e buon andamento dell'operato della amministrazione pubblica.
Nel caso di specie tale interesse viene a coincidere con l'affidamento che i viaggiatori ripongono nelle persone preposte alla sicurezza aeroportuale, ai quali sono inevitabilmente tenuti a consegnare i propri bagagli per i controlli e al cui operato restano indubbiamente estranei controlli arbitrari o appropriazioni dei beni personali.

La sentenza della Corte di cassazione n. 50198/2017

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