Amministratori

Fondazioni liriche: anche il San Carlo nel perimetro degli enti sotto spending review

di Guido Befani


La fondazione di un ente lirico deve essere ricondotta alla tipologia di unità istituzionali comprese nel settore S13 del SEC 95 (par. 2.68), nello specifico a quella degli “organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita” perché l'elemento unificante tra i soggetti di cui è previsto l'inserimento negli elenchi Istat è riconducibile all'utilizzo di fondi pubblici di cui gli stessi sono destinatari e che ne giustificano l'inclusione nel conto consolidato dello Stato. È quanto afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5026/2017.

Il fatto
Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla legittimità dell'inserimento della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli nell'elenco annuale tenuto dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e sui caratteri distintivi degli organismi di diritto pubblico.

La qualifica della Fondazione
Il Collegio ha respinto l'appello contro l'inserimento della Fondazione di carattere culturale fra le amministrazioni soggette a disposizioni di contenimento della spesa che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che la Fondazione, pur avendo personalità giuridica di ordine privatistico, ha dei connotati tali da consentire di qualificare l'ente come organismo di diritto pubblico, nei termini recepiti dall'articolo 3, comma 26, del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 applicabile ratione temporis. Nello specifico, per il Collegio sussisterebbero:
• la personalità giuridica, la cui natura privata non escluderebbe il perseguimento di rilevanti interessi pubblici (quelli connessi alla diffusione dell'arte musicale e o teatrale e quindi alla promozione della cultura, quale valore riconducibile all'articolo 9 della Costituzione);
la percezione di contributi pubblici;
• l'assoggettamento a controlli pubblicistici di assoluta pregnanza concretizzati, fra tutti, nella vigilanza del ministero per i Beni e le attività culturali nei confronti del quale sussiste l'obbligo di rendiconto.

L’inserimento tra le Pubbliche amministrazioni
Per il Collegio, tuttavia, la qualificazione della fondazione come organismo di diritto pubblico non è sufficiente affinché la stessa risulti inserita nell'elenco delle “amministrazioni”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009. L'unico requisito che appare suscettibile di accertamento per valutare il legittimo inserimento della Fondazione in questione fra le “amministrazioni pubbliche” è quello della produzione e offerta al pubblico di beni e servizi “non destinabili alla vendita” per le quali si richiede - in forma cumulativa e non alternativa - che sussistano controlli e finanziamenti provenienti “in prevalenza” da amministrazioni pubbliche. Quest'ultima espressione, come chiarito dal regolamento SEC 95 e dal relativo Manuale esplicativo (rispettivamente, nei paragrafi 3.33 e 5.2) implica una ricognizione del carattere economicamente significativo, o meno, del prezzo di vendita, dovendo ritenersi “non destinabile alla vendita” un bene o un servizio il cui prezzo influisce in maniera scarsa sia sulla domanda che sull'offerta. onvenzionalmente è stato scelto al riguardo - come riportato dal Manuale - il “criterio del 50%”, in base al quale deve essere accertato se i ricavi realizzati, in condizioni di mercato, coprano o meno una quota superiore alla metà dei costi di produzione, fermo restando che, per la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso, l'attività viene comunque espletata, anche ove non sfruttabile economicamente in modo produttivo.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, l'Istat ha ragionevolmente rappresentato il carattere tendenzialmente non remunerativo dell'attività tipica della Fondazione, nei termini richiesti dalla normativa vigente, tanto da poter esprimere – su scala pluriennale - un giudizio di sostanziale sottrazione della stessa a criteri imprenditoriali di mercato, nonostante l'indubbio valore, sul piano culturale, del servizio offerto alla collettività. Infatti, tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell'apposito elenco sono chiamate ad operare forme di restrizioni nelle spese, quand'anche fonte di difficoltà sul piano gestionale. In proposito, non può riconoscersi alla fondazione appellante una posizione speciale, tale da esonerarla da restrizioni che investono ogni pur essenziale servizio pubblico, dalla scuola alla sanità, fino ad ogni ulteriore settore considerato dalla normativa di riferimento. Diversamente opinando si entrerebbe nel merito di opzioni di politica economica, peraltro imposte a livello europeo nell'intento politico di ridurre il disavanzo dei Paesi membri dell'Unione europea.

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