Amministratori

Nessuna lesione per il consigliere comunale se la delibera passa per la Conferenza dei capigruppo

di Ulderico Izzo

Il mancato esame della proposta di delibera consiliare da parte delle competenti Commissioni può essere supplito da quello svolto dalla Conferenza dei capigruppo in Consiglio, laddove questa, per espressa disposizione regolamentare è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti. In tal caso non sussiste alcuna lesione alle prerogative della carica di Consigliere comunale.
È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 4917/2017.

Il fatto
Dinanzi al Tar Campania, viene impugnata, da parte di alcuni Consiglieri comunali di minoranza del Comune di Battipaglia, la delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2016, sulla base di una presunta lesione delle prerogative proprie dei Consiglieri comunali.
I ricorrenti hanno evidenziato che la delibera è stata adottata in assenza del previo esame obbligatorio delle Commissioni consiliari permanenti competenti sull’affare.
Il ricorso è stato dichiarato, invece, improcedibile perché non è emersa alcuna violazione del diritto all’ufficio dei Consiglieri comunali che hanno, comunque, partecipato alla Conferenza dei capigruppo (che per regolamento è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti) e alle sedute consiliari in cui è stata approvata la delibera impugnata.

La decisione
Il Consiglio di Stato, con la decisione in rassegna, si pone in continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale i Consiglieri comunali di minoranza sono legittimati ad agire nei confronti dell'Ente cui appartengono unicamente nelle ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanziano nella lesione del diritto all'ufficio, quindi, con riguardo a profili che attengono all'esercizio della carica di Consigliere comunale, impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari. Ovvero sussiste la legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium, limiti che non appaiono violati nel caso in cui emergono motivi di ricorso afferenti a meri profili di legittimità dell'azione amministrativa, non incidenti sulla posizione giuridica del ricorrente in qualità di Consigliere comunale.
Solo la lesione diretta ed immediata del diritto all'ufficio della predetta carica istituzionale può fare sorgere, quindi, la legitimatio ad agendum, ovvero l'interesse personale al ricorso al fine del ripristino della situazione sostanziale lesa, attraverso la rimozione della situazione antigiuridica affidata all'organo giurisdizionale.
Se è vero che l’omesso esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, laddove previste dalla normativa interna sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente, di una delibera consiliare di variazione di bilancio (comportante l’autorizzazione di nuove spese), determina una lesione del munus di Consigliere comunale è altrettanto vero che tale lesione non si verifica quando il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale dispone in modo pieno l’equiparazione della Conferenza dei capi-gruppo alle Commissioni consiliari permanenti.
Nel caso di specie, la deliberazione è stata approvata dalla Conferenza dei capigruppo che è, pertanto, totalmente fungibile con le Commissioni consiliari, con il pieno rispetto del procedimento di approvazione dell’atto deliberativo.

Conclusioni
La sentenza in rassegna precisa che l’esame della proposta di delibera nella Conferenza dei capigruppo non ha in alcun modo leso le prerogative dei Consiglieri in questione e che la ragione di inammissibilità del ricorso individuata al riguardo dal Tribunale amministrativo è immune da qualsiasi censura.

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