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Ex Province siciliane, il Tar dà 30 giorni al governatore per fissare le regole

di Luciano Catania

Il Presidente della Regione Sicilia ha trenta giorni di tempo per emanare uno o più decreti, in conformità ad un’intesa con i competenti organi dello Stato, in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei Liberi Consorzi comunali che hanno sostituito, in base alla Legge regionale n. 15/2015, le vecchie Province.
L’ha deciso il Tar di Palermo con la sentenza n. 2528/2017, accogliendo il ricorso presentato da alcuni cittadini e dipendenti del territorio provinciale di Enna, avverso il silenzio della Regione su una loro istanza-diffida, tendente all’emanazione degli atti previsti dall’articolo 27, comma 4, della legge istitutiva dei nuovi enti di area vasta.

L’individuazione delle risorse finanziarie necessarie alle ex Province
I provvedimenti attesi servono all’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi comunali.
L’articolo 27, comma 4, della Legge regionale n. 15/2015 prevede ai fini dell’individuazione delle risorse, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emani uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.
Il neo Presidente dovrà, quindi, nel termine assegnato, ottemperare alla pronuncia del Tar emanando i decreti attesi, acquisendo preventivamente i pareri previsti dalla norma.
La Sicilia, con la Lr n. 15/2015, ha istituito, in luogo delle Province regionali, i Liberi consorzi comunali, qualificati come enti territoriali di area vasta, trasferendovi, ed in parte ampliandole, le competenze degli enti provinciali.
I ricorrenti, nella loro istanza-diffida rimasta priva di risposta da parte della Regione, lamentavano, oltre l’inadempimento relativo all’emanazione dei decreti presidenziali, anche la mancata istituzione dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della stessa legge di cui all’articolo 25, comma 1, della legge più volte citata.
Si tratta di atti indispensabili per dare concreta attuazione ad una riforma sofferta e, per molti aspetti, ancora incompleta.
In precedenza anche i Commissari straordinari delle ex Province Regionali siciliane avevano, più volte, segnalato al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale la Bilancio e all’Assessore Regionale per le Autonomie Locali, l’imminente dissesto finanziario degli enti.

L’attivazione dell’azione popolare
I ricorrenti hanno agito in base alle previsioni sull’esercizio dell’azione popolare prevista dall’articolo 9 Dlgs 267/2000, ai sensi del quale “ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia”.
Si tratta di un’azione sostitutiva, il cui presupposto necessario è la sola omissione, da parte dell’ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi.
Attraverso l’azione in questione, l'elettore può far valere in giudizio le azioni o i ricorsi che in via principale spettano all'ente locale rimasto inerme, in presenza di possibili pregiudizi derivanti da “azioni od omissioni di terzi, da fatti od atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni”.

Trenta giorni al Presidente della Regione per dare esecuzione a quanto previsto dalla legge
Il Tar di Palermo, ha accolto il ricorso dei cittadini e/o dipendenti dell’ex Provincia di Enna ed ha ordinato all’amministrazione regionale di provvedere sull’istanza/diffida entro il termine i giorni trenta.
Toccherà, quindi, al neopresidente, Nello Musumeci, dare esecuzione alla sentenza, scaturente da inadempimenti del precedente Governo regionale.

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