Amministratori

La verifica del rispetto del principio di rotazione è sufficiente a legittimare l'accesso

di Massimiliano Atelli

Con la sentenza n. 5483/2017, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che, nel caso di richieste di accesso agli atti, occorre perimetrare con attenzione le caratteristiche del portatore dell’interesse antagonista rispetto all’interesse fondato sulla esigenza di trasparenza.
In materia di accesso agli atti della Pa, infatti, ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto.
Muovendo da questa premessa, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che i dipendenti pubblici chiamati a far parte delle Commissioni di vigilanza sui giochi (lotto, superenalotto, totocalcio ecc.) non vantano un diritto alla riservatezza rispetto ai colleghi che, pur avendo dato la propria disponibilità, non siano stati volta per volta designati quali componenti delle varie commissioni.
In capo ai nominativi dei componenti delle Commissioni facenti parte degli elenchi di cui si è chiesta la ostensione non può ravvisarsi un diritto alla riservatezza, trattandosi di dipendenti pubblici chiamati a partecipare alle stesse su base volontaria per lo svolgimento di una funzione pubblicistica. Quando la richiesta di ostensione è solo diretta alla verifica del rispetto del criterio di rotazione, previsto dalle “Linee Guida”, dei dipendenti che avevano dato la disponibilità, essa poggia sulla sola esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa. Infatti - oltre a chiedere l’atto contenente i criteri adottati nel redigere il calendario di un dato arco temporale, dove la parte ricorrente risultava inserita una sola volta nel semestre di riferimento - era stata chiesta l’ostensione di calendari precedenti e successivi e delle variazioni della composizione delle stesse Commissioni.
Rispetto ad una simile richiesta, la IV Sezione ha ritenuto che la chiara finalità della richiesta di ostensione di tali atti, volta alla verifica dell’applicazione di criteri trasparenti nella rotazione, una volta che l’ufficio Coordinamento tecnico-informatico aveva elaborato il calendario delle Commissioni, e, quindi, finalizzata alla verifica del trasparente esercizio dell’attività dell’amministrazione, non lasci spazio ad una posizione antagonista di riservatezza tutelabile in capo ai componenti della Commissione.

Il caso
Nella specie, una dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sua qualità di partecipante alle Commissioni di vigilanza sui giochi, essendo stata chiamata troppo poche volte ad integrare in concreto la composizione delle Commissioni, rispetto ai colleghi e al previsto dovere di rotazione, faceva istanza di accesso agli atti concernenti i calendari di lavoro delle commissioni premettendo:
a) che la finalità era la verifica del rispetto del criterio di rotazione dei dipendenti, che avevano dato la disponibilità, previsto dalle “Linee Guida”;
b) che il calendario relativo al periodo considerato non seguiva l’ordine alfabetico per la rotazione, ma un ordine incomprensibile, e che, nello stesso calendario, era prevista una sola sua presenza per l’intero semestre;
c) che i calendari venivano inviati solo ai componenti delle Commissioni.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade.
Tanto laddove chiarisce che non sempre - a fronte di una richiesta di accesso - sussiste un diritto (in posizione antagonista) alla riservatezza. Così è, appunto, per i nominativi dei componenti delle Commissioni facenti parte degli elenchi dei dipendenti pubblici chiamati a partecipare alle stesse su base volontaria per lo svolgimento di una funzione pubblicistica, quale è certamente quella intestata dalla normativa vigente alle Commissioni di vigilanza sui giochi.
Ma l'orientamento dei giudici di Palazzo Spada convince anche nella parte in cui, in sostanza, ritiene sufficiente - ai fini della legittimazione all'accesso - la finalizzazione alla sola verifica del rispetto del criterio di rotazione, giacché in simili ipotesi l'interesse sotteso all'istanza poggia sulla sola esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa. Detto, altrimenti, quando la richiesta di ostensione degli atti sia volta alla verifica dell’applicazione di criteri trasparenti nella rotazione, e, quindi, finalizzata alla verifica del trasparente esercizio dell’attività dell’amministrazione, non residua spazio per una posizione antagonista di riservatezza tutelabile in capo ai componenti della Commissione.
Non può sottacersi, peraltro, che l'impostazione fatta propria dai giudici della IV Sezione rilancia con forza anche il principio di rotazione nell'ambito delle scelte (prepositive) amministrative, ad oggi sancito espressamente specie nel quadro della normativa anticorruzione, ma che ha sinora trovato incerta e ondivaga applicazione pratica.

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