Amministratori

Danno erariale ai responsabili della mancata demolizione degli abusi ordinata del giudice penale

di Vincenzo Giannotti

I sindaci pro tempore, il dirigente tecnico e quello finanziario sono stati condannati dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n. 408/2017, per danno erariale a fronte della mancata ottemperanza all'ordine del giudice penale di procedere alla demolizione dei manufatti costruiti abusivamente su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità. La quantificazione del danno è stata stimata dal collegio contabile pari ai mancati canoni di locazione, alla spesa inutile sostenuta dall'ente per l'intervento sostitutivo del commissario ad acta e, infine, per il mancato pagamento delle imposte locali da parte degli occupanti gli immobili sine titulo.

La vicenda
A seguito della segnalazione inviata dalla Corte d’appello, per mancata ottemperanza da parte del Comune all'ordine di demolizione di manufatti abusivi, quale sanzione da giudizi penali divenuti irrevocabili, il Pm contabile chiamava a rispondere di danno erariale i sindaci pro tempore, il responsabile tecnico, il responsabile dei servizi finanziari e il segretario comunale. A fronte della protratta inerzia da parte del Comune, la Regione inviava un commissario ad acta per l'esecuzione delle demolizioni. La Procura erariale, pertanto, quantificava il danno erariale subito dal Comune quale sommatoria dei mancati pagamenti dei canoni, calcolati a prezzi di mercato, del mancato versamento dei tributi comunali, nonché della spesa sostenuta per le attività espletate dal commissario ad acta.
I convenuti si difendevano evidenziando che gli immobili erano oggetto di condono tanto che la definizione delle cause innanzi la magistratura amministrativa si protraevano per diversi anni, per pervenire, con sentenza definitiva, alla negazione delle richieste di condono in quanto si trattava di immobili posti in zona urbana soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. La Procura riteneva prive di consistenza le deduzione ricevute, procedendo al rinvio a giudizio di tutti i convenuti.

Le conclusioni del collegio contabile
Il collegio contabile ha confermato il danno erariale proposto dalla Procura per colpa grave da parte dei convenuti, salvo per il segretario comunale la cui responsabilità non può essere gravemente colposa ai fini della maturazione del danno erariale. In particolare, i giudici contabili hanno evidenziato che non esisteva alcuna causa impeditiva alla demolizione dei manufatti, in quanto questi erano stati realizzati su aree vincolate, le domande di condono erano state respinte dal Comune e nessuna dichiarazione di pubblico interesse alla conservazione degli immobili era all'epoca stata effettuata.
In merito alla ripartizione del danno erariale tra i convenuti, i giudici contabili campani effettuano la seguente ripartizione sulla somma stimata come congrua dalla Procura:
• l'apporto maggiore al danno erariale è del responsabile del servizio tecnico comunale il quale nonostante il lungo lasso di tempo osservato non ha mai attivato alcun addebito agli occupanti abusivi degli immobili, né sono stati prodotti atti notificati formalmente agli occupanti sine titulo sovvertendo, scientemente e al limite del dolo contrattuale, l'interesse privato a quello pubblico di tutela urbanistica o paesaggistica. La condotta omissiva conduce a una determinazione del danno prevalente al citato responsabile per un importo pari al 40% del danno erariale complessivo;
• colpa particolarmente grave va, altresì, individuata nel responsabile finanziario per non aver attivato alcun provvedimento per il reperimento delle risorse finanziarie, specificamente destinate agli interventi di demolizione di manufatti abusivi, come disciplinati dall'articolo 32, comma 12, del Dl 269/2003, né vi è stata da parte sua alcuna sollecitazione al sindaco o agli uffici interessati per recuperare le somme dei canoni di locazione dovuti dagli occupanti abusivi. La sua responsabilità è stata individuata nel 20% del danno erariale complessivo;
• l'ultima posta di danno va attribuita ai sindaci pro tempore, i quali nonostante fossero i destinatari diretti degli ordini di demolizione da parte dell'autorità giudiziaria, nulla hanno posto in essere per la loro esecuzione, avendo in tali lunghi anni tenuto un comportamento silente, non avendo effettuato alcuna attività di stimolo o di corrispondenza con gli uffici per rendere esecutive le citate demolizioni, né si sono mai occupati del recupero dei canoni o tributi non corrisposti dagli occupanti illegittimi;
• in merito al segretario comunale, pur evidenziando una sua colpa per il mancato esercizio delle sue funzioni istituzionali, nondimeno lo stesso si è attivato per la richiesta di un parere legale in merito alla possibile acquisizione degli immobili abusivi ad attività istituzionali dell'ente (alloggi economico sociali), inoltre lo stesso non è stato mai coinvolto in modo specifico dal sindaco. In definitiva la sua condotta non è idonea ad integrare l'elemento psicologico della colpa grave, senza tuttavia procedere ad una piena assoluzione, tale da poter essere rimborsato delle spese legali sostenute per la difesa.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 408/2017

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