Amministratori

Ricorsi elettorali, invalidanti solo le «anomalie» che impediscono di accertare la regolarità delle operazioni

di Ulderico Izzo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n.11537/2017, ha ribadito che nel ricorso elettorale si deve contestare la validità e la correttezza dei voti e non la genuinità del risultato elettorale.

Il fatto
Il sindaco uscente del Comune di Rieti non è stato confermato nella tornata elettorale amministrativa dello scorso 11 giugno 2017.
Egli, unitamente ai presentatori delle liste facenti parte della sua coalizione, ha impugnato il verbale dell’ufficio centrale elettorale relativo al turno di ballottaggio, la relativa proclamazione degli eletti e l’attribuzione dei seggi in consiglio comunale.
In particolare, i ricorrenti hanno contestato la genuinità del risultato elettorale, in quanto dalla verifica tecnica, disposta dal Tribunale ed effettuata da una commissione prefettizia, è emerso lo smarrimento del plico contenente le schede non utilizzate, autenticate e non, stante l’indisponibilità, presso il Tribunale di Rieti, dei plichi contenenti il predetto materiale.
Il Tar Lazio, dopo una prima sentenza non definitiva, ha respinto il ricorso, validando, quindi, il risultato elettorale emerso dalle urne.

La decisione
Con la sentenza in rassegna, il Tar Lazio ha circoscritto l’ambito della controversia che ha investito non la validità e/o la correttezza dei voti espressi e, conseguentemente, attribuiti ai candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, bensì la stessa genuinità dei risultati elettorali, tenuto conto dell’esclusiva attinenza dei vizi denunciati alla mancanza di corrispondenza “dei dati numerici afferenti alle schede consegnate, autenticate, utilizzate e non utilizzate.
Sul punto, il giudice amministrativo ha fatto applicazione del principio del favor voti, secondo cui devono considerarsi invalidanti solo le “anomalie” che impediscono l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali e, in termini generali, attentano concretamente alle garanzie di legge, mentre debbono, per contro, intendersi irrilevanti le eventuali irregolarità e/o inesattezze che si profilino inidonee a porre in dubbio la sincera e libera espressione del voto e/o a compromettere la reale volontà del corpo elettorale

Conclusioni
La sentenza è degna di pregio giuridico, perché risalta il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, la quale afferma che i giudizi di impugnazione delle operazioni elettorali devoluti alla giurisdizione amministrativa sono improntati a un criterio di celerità, che si manifesta attraverso il dimezzamento del termine per proporre ricorso contro gli esiti delle elezioni, oltre che di tutti i termini del procedimento.  

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