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Illegittime le disposizioni regionali sulle autorizzazioni paesaggistiche

di Guido Befani

Spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. È quanto afferma la Corte costituzionale, con la sentenza 29 novembre 2017, n. 246.

L’approfondimento
La Corte costituzionale è intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale della legge finanziaria della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, la quale, nel consentire di eliminare ogni assenso edilizio e paesaggistico per gli allestimenti posti all’interno dei campeggi, è stata ritenuta lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

La decisione
Nel ritenere fondate le censure di legittimità sollevate, la Corte ha avuto modo di rilevare come la norma censurata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (articolo 117, secondo comma, lett. S, Cost.) e si porrebbe in contrasto con l’articolo 146 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che impone di ottenere l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi nelle zone vincolate, e con la legge n. 394 del 1991, che dispone l’acquisizione del preventivo nulla osta dell’Ente parco e «costituisce fonte di principi fondamentali (Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 44) ai fini della preservazione dei livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale».
Per la Corte, infatti, il potere di intervento delle Regioni in materia di «governo del territorio» non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’articolo 146 del Dlgs n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente.
In particolare, per la Corte, l’autorizzazione paesaggistica finalizzata alla protezione ambientale è assoggettata a «una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale» (si vedano le sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011 e n. 101 del 2010), che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell’ambiente (sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del Considerato in diritto).
La competenza esclusiva statale, quindi, risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata - come avviene nel caso di specie - l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale.
Deve essere dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, nella parte in cui, sostituendo l’articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 1993, prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni «quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili», anche se «collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate».

Conclusioni
Alla luce di queste premesse è decisiva la considerazione che la materia regolata dalla Regione con norma primaria invade la competenza esclusiva del legislatore statale, attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lett. S), della Costituzione.

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