Amministratori

L’Anac propone di rivedere le sanzioni per chi viola gli obblighi sulla trasparenza

di Paolo Canaparo

Nell’ultimo atto di segnalazione dell’anno a Governo e Parlamento (n. 6/2017 appena pubblicato), l’autorità nazionale anticorruzione formula osservazioni in merito su alcune disposizioni del testo unico Trasparenza, proponendo correttivi in grado di rendere più efficaci le disposizioni normative.
Nonostante l'adozione di linee guida specifiche (determinazioni n. 1309 e n. 1310/2016; n. 241/2017 e n. 1134/2017), infatti, volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle loro società partecipate e/o controllate, nonché agli enti pubblici economici, indirizzi interpretativi e applicativi, l'Autorità segnala ancora alcune questioni interpretative aperte e lacune normative che potrebbero condurre anche a un'applicazione distorta della disciplina.

Il regime sanzionatorio sulla trasparenza
Esistono problemi - per l’Anac - sull'applicazione delle prescrizioni introdotte dal Dlgs 97/2016, nonché dell'articolo 47 Dlgs 33/2013 che contiene le norme sanzionatorie per la violaziona di taluni obblighi di trasparenza.
In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie (da 500 a 10.000 euro) per la mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (comma 1).
Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso che i dirigenti omettano di comunicare gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica (articolo 14, comma 1-ter) e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Stessa sorte per il responsabile che abbia omesso di pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 4-bis (coomma 1-bis).
La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti pubblici e privati, vigilati, finanziati e controllati e le società partecipate anche in misura minoritaria, che ogni Pa deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo quanto stabilito all'articolo 22, commi 1 e 2, generano uguale sanzione di quella prevista al comma 1, ed è comminata nei confronti del responsabile della violazione (comma 2). La mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell'indennità di risultato, infine, è sanzioanta allo stesso modo.

L’irrogazione
La prima questione rilevata dall'Anac concerne l'individuazione del soggetto che può irrogare le sanzioni nelle fattispecie previste all'articolo 47, diverse da quella al comma 1, per la quale il soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni è espressamente individuato nella stessa Autorità (articolo 47, comma 3). Ciò tenuto conto che, ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981, è necessario che l'autorità cui lo stesso è attribuito sia chiaramente indentificata, per non incorrere nel vizio di illegittimità dell'atto.
Tale autorità potrebbe essere individuata nella stessa AnacC, fermo restando il rinvio al regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

La fattispecie sanzionate
L'Autorità segnala difficoltà applicative legate alla non chiara specificazione delle diverse fattispecie che riguardano, da un lato la mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e degli incarichi dirigenziali, dall'altro la violazione di obblighi di pubblicazione posti in capo ai funzionari responsabili dell'amministrazione/ente.
Conseguentemente propone di riformulare l'articolo 47, distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni. Suggerisce, inoltre, un intervento per la ridefinizione delle fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio speciale.
In via preliminare, indica l'esigenza di coordinare la disposizione del comma 1 con quelle relative ai titolari di incarichi politici, di governo, di amministrazione, di direzione (articolo 14) e ai titolari di incarichi dirigenziali (articolo 14-bis). Ciò per chiarire che tutti i titolari di incarichi tenuti a comunicare dati reddituali e patrimoniali possono incorrere nella violazione di tale obbligo e nella conseguente sanzione.
L'Anac ritiene opportuno anche chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia patrimoniali e poi prendere in esame la diversa violazione che si configura nel caso in cui il responsabile della pubblicazione, nell'amministrazione/ente, dei dati reddituali e patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi - non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di rendere coerente il sistema della trasparenza, propone di prevedere una specifica sanzione pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella fissata per omessa comunicazione (per esempio da 250 a 5.000 euro).

Per quanto riguarda, infine, la violazione dell'articolo 22, l'Autorità propone di chiarire che la sanzione pecuniaria, sempre in misura ridotta, sia a carico del responsabile della mancata pubblicazione e di eliminare il riferimento alle violazioni degli obblighi di comunicazione al socio pubblico da parte degli amministratori societari afferenti il proprio incarico e i relativi compensi, in quanto è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, in base al comma 1 dell'articolo 47.

Il rafforzamento del potere d'ordine
L'Anac, inoltre, ritiene opportuno prevedere un potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto di un provvedimento di ordine adottato nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza esercitate in base all'articolo 45, comma 1, del Dlgs n. 33/2013.
Tale soluzione consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul rispetto della disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l'inerzia delle amministrazioni/enti. Alla luce della nuova fattispecie sanzionatoria per la mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell'Anac, potrebbero dunque essere eliminate le sanzioni previste all'articolo 47, comma 1-bis, per omessa pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi (articolo 14, comma 1-ter) e sui pagamenti (articolo 4-bis).

L’atto di segnalazione dell’Anac 6/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©