Amministratori

Ammissibile l'accesso civico generalizzato per la verifica della regolarità dei controlli della Pa

di Stefano Usai

L'accesso civico generalizzato (disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013) consiste nella libertà di accesso alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione risultando finalizzato ad assicurare al cittadino un controllo «sociale» sull'azione amministrativa e la verifica sul rispetto dei canoni dell'imparzialità e della trasparenza.
In questo senso si è espresso il Tar Liguria, della sezione I di Genova, con la sentenza n. 1002/2017.

La vicenda
Il ricorrente, risultando oggetto di una serie di controlli da parte del proprio Comune circa la sua attività di gestore di una piscina aperta al pubblico, ha fatto istanza di accesso civico generalizzato per acquisire i verbali «relativi agli atti di accesso effettuati dalla polizia municipale sia presso i propri locali sia presso» altri locali esercenti analogo tipo di attività.
L'istanza veniva riscontrata solo parzialmente con la consegna dei verbali relativi alla propria attività ma non anche degli atti che riguardavano gli altri gestori.
Il diniego, circa l'ostensione dei verbali relativi agli altri operatori, risultava fondato sul fatto che la reale pretesa del cittadino – insostenibile secondo la pubblica amministrazione – era quella di voler effettuare un controllo generalizzato sulla attività della polizia municipale.

Il riscontro
Il giudice si è soffermato sulla natura e sull’efficacia della nuova fattispecie introdotta «nell'ordinamento dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97» finalizzata a realizzare una completa «libertà di accesso alle informazioni possedute dagli apparati pubblici, senza limitazioni correlate alla legittimazione del soggetto richiedente ovvero alla sussistenza di peculiari presupposti, ma con i soli limiti derivanti dai divieti imposti a tutela delle ipotesi di segreto o connessi a situazioni nelle quali la diffusione delle informazioni potrebbe determinare concreti pregiudizi a interessi antagonisti di particolare rilievo giuridico».
Innanzi a questa prerogativa, appare inammissibile il diniego della pubblica amministrazione fondato sulla circostanza che risulta inammissibile una finalità di «controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione» perseguita dal privato.
Una simile motivazione potrebbe, al massimo, validamente sorreggere, in astratto, solo un provvedimento di rigetto di un'istanza di accesso documentale come disciplinato dalla legge 241/1990, «ma non può frapporsi all'esercizio di un diritto che il legislatore ha riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali».
Nel caso di specie, oggettivamente, la richiesta di accesso era concretamente finalizzata a verificare se la polizia municipale «avesse effettuato, in un determinato arco temporale, controlli sulle attività commerciali concorrenti analoghi a quelli svolti nei confronti della richiedente, a fronte di una conformazione asseritamente identica dei locali ove sono svolte le rispettive attività».
Ed è proprio in questo che si sostanzia il controllo «sociale» ipotizzato dal legislatore al fine di prevenire fenomeni collusivi degli apparati pubblici.
L'epilogo è che secondo il collegio il tipo di domanda presentata all'amministrazione pubblica di avere accesso ai verbali risultanti dalle attività di controllo svolte dalla Pa «rientra a pieno titolo nell'ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali consentite dall'accesso civico generalizzato».
A nulla rileva, inoltre, la circostanza che il richiedente non avesse ben identificato i documenti richiesti, «poiché la ratio dell'accesso civico generalizzato rende ammissibili anche richieste di tipo esplorativo, concretamente volte a verificare se l'amministrazione abbia formato o meno determinati documenti».

La sentenza del Tar Liguria n. 1002/2017

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