Amministratori

Danno erariale al comandante della Polizia locale per mancato controllo sulla fornitura di divise

di Domenico Carola

I giudici della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 146/2017 hanno ritenuto sussistere la responsabilità del comandante della Polizia locale per condotta negligente e danno patrimoniale causato al Comune.

Il caso
Il comandante della Polizia locale aveva attestato, in un provvedimento di liquidazione, la regolarità e la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi rispetto ai termini e alle condizioni pattuite di una fornitura di vestiario per gli agenti, mentre, da verifiche effettuate dalla medesima Polizia locale in un momento successivo, era emerso che la merce effettivamente consegnata era in quantità inferiore rispetto a quella prevista, per una differenza pari a 4.671,23 euro. La notitia damni risulta pervenuta alla Procura regionale con una nota a firma del segretario generale del Comune di Abano Terme. Sulla base della ricostruzione operata dalla Procura viene attribuita al comandante una condotta connotata da colpa grave per aver attestato la regolarità della fornitura. Al comandante viene, quindi, contestata, oltre alla violazione delle norme generali correlate al proprio incarico istituzionale, la violazione, nello specifico, dell'articolo 59, comma secondo, del regolamento di contabilità del Comune di Abano Terme che, appunto, prevede, quale condizione per la liquidazione del pagamento, l'attestazione di conformità della fornitura che, nel caso de quo, sarebbe stata rilasciata senza l'effettuazione delle necessarie verifiche. Inoltre la sua negligente condotta avrebbe violato anche l'articolo 25 del regolamento comunale per il servizio di Polizia locale in quanto non avrebbe assicurato la corretta funzionalità della struttura gestita.

La decisione
I giudici della Corte dei conti, sezione per il Veneto, nella sentenza n. 146, dopo una minuziosa e cronologica ricostruzione dei fatti, hanno ritenuto che debbano essere presi in considerazione gli elementi oggettivi costituiti dalla condotta del convenuto che:
• in possesso della specifica professionalità e rivestendo il ruolo di responsabile del settore e del procedimento;
• in violazione di specifici doveri normativi di verifica (preventiva e successiva);
ha provveduto a liquidare, con proprio provvedimento, la fattura emessa dalla ditta fornitrice senza averne controllato la correttezza sul piano amministrativo-contabile, avendo omesso di verificarne la correttezza dell'importo in relazione al materiale effettivamente fornito (e di quest'ultimo rispetto all'ordinativo), nonché di verificare la qualità e quantità del materiale medesimo. Causando all'ente un danno patrimoniale, pari alla differenza tra l'importo pagato e il minor valore della fornitura.
Con la propria condotta gravemente negligente, inoltre, il convenuto «non ha garantito che l'attività amministrativa del Comando di Polizia Locale rispondesse ai criteri di economicità, di efficacia e di imparzialità, parametri tipici, caratterizzanti l'attività della Pubblica Amministrazione, in generale, in base ai parametri costituzionali immediatamente precettivi dell'art. 97 della Costituzione». Pertanto, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l'accertamento della responsabilità, a titolo di colpa grave, per il danno patrimoniale causato al Comune.

La sentenza della Corte dei conti Veneto n. 146/2017

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