Amministratori

Coordinamento con gli altri atti di programma degli enti locali

di Paolo Canaparo

L’aggiornamento 2017 al Pna, adottato dall’Anac con la delibera n. 1208/2017, premette che non vi sono specifiche misure innovative per la redazione del piano anticorruzione negli enti locali, per i quali rimangono quindi pienamente in vigore le indicazioni già fornite nel 2016. Il documento mette comunque in evidenza la crescita del numero delle amministrazioni che hanno adottato i Ptpc, nonché il miglioramento della qualità di tali documenti, con riferimento in particolare al recepimento delle disposizioni legislative.
È comunque ancora elevato il numero degli enti locali che non effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalla concreta applicazione del piano per la prevenzione della corruzione.

Il coordinamento tra i diversi strumenti programmatori
Tra gli indirizzi forniti dall’Anac agli enti locali in vista dell’aggiornamento del Piano triennale anticorruzione per gli anni 2018-2020, si riscontra l'effettiva integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, la garanzia del collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, quale profilo fondamentale per garantire effettività al modello di prevenzione amministrativa
L'esigenza di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Ptpc e il Piano della performance, è stata sottolineata in diverse norme dal legislatore e anche dall’Anac. Ciò comporta che nei Piani della performance deve essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (Ptpc).
In tale ottica di integrazione e coerenza, l'Anac dà indicazione alle amministrazioni locali di prevedere nel Piano della performance obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo), sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale a vario titolo coinvolto nella realizzazione del Ptpc).
La necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza emerge chiaramente sia dall’articolo 44 del Dlgs 33/2013, sia dall’articolo 1, comma 8-bis, della legge 190/2012, ove si ribadisce che gli organismi indipendenti di valutazione hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Ptpc e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Il ruolo degli Oiv
Per garantire tale coordinamento un ruolo fondamentale è riservato agli organismi indipendenti di valutazione. Come già scritto nel Pna 2016, questi svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, in base all'articolo 14 del Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150 e del Dpr 9 maggio 2016 n. 105, articolo 6.
Il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il segretario è di norma anche Rpct, la conseguenza è che lo stesso può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (per esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio il suo operato.
Vista la norma che potrebbe generare conflitti di interesse, quindi, l’Anac auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di Rpct da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'Oiv. Alla base di questa indicazione c’è quindi la motivazione della possibile sovrapposizione dei compiti di «controllore» dell'organismo di valutazione rispetto alle attività del responsabile per la prevenzione della corruzione.
Tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei Rpct rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni. L’Anac ricorda che comunque il nominativo del responsabile deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e va pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Altri contenuti /prevenzione della corruzione». Poiché la previsione di formare un elenco dei Rpct è contenuta in una circolare, l’Autorità si limita ad alimentare l'elenco esclusivamente per verificare l'operato delle Pa nell'attuazione della normativa e per avere a disposizione riferimenti utili a facilitare i contatti tra Anac e Rpct, anche alla luce dei poteri di controllo a essa attribuiti sull'operato dei responsabili della trasparenza (articolo 45, comma 2, Dlgs 33/2013).

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