Amministratori

Piano di rientro, il commissario ad acta può annullare d'ufficio gli atti delle Asp

di Guido Befani

Il commissario ad acta per il piano di rientro può annullare d'ufficio i provvedimenti delle amministrazioni sanitarie provinciali potenzialmente pregiudizievoli della finalità di rientro dal debito. È quanto afferma il Tar Catanzaro, con la sentenza n. 221/2018.

L’approfondimento
Il Tar Catanzaro è intervenuto sui poteri del commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario, rilevando la sua competenza ad annullare il bando per la concessione della gestione di una Residenza sanitaria assistenziale, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità di rientro dal debito.

La decisione
Nel rigettare il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il commissario ad acta per il piano di rientro regionale ha annullato d’ufficio la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di affidamento di una Rsa, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l’articolo 21-nonies, Legge n. 241/1990 preveda che i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere annullati d’ufficio da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da “altro organo previsto dalla legge”.
Per il Collegio, infatti, il commissario ad acta per il piano di rientro rientra pienamente nel concetto di “altro organo previsto dalla legge”, perché il fondamento normativo del potere risiede nell’articolo 2 della Legge 191/2009, secondo cui: - “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro” (comma 95); - il commissario ad acta ha il potere di adottare “tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano” (comma 83).
Per il Collegio, inoltre, negli “ulteriori atti e provvedimenti citati, sono certamente da ricomprendere anche quelli implicanti la rimozione di provvedimenti aziendali, la cui esecuzione pregiudica la realizzazione delle finalità di rientro dal debito.
Tanto più che, in materia di apertura di nuove strutture, il commissario ad acta è titolare di un potere di approvazione preventiva (sotto forma di parere vincolante), che configura una relazione interorganica come di subordinazione dell’azienda al commissario e che assoggetta, quindi, la prima ai poteri di direttiva e di vigilanza del secondo; vincolo di subordinazione che obbedisce all’esigenza di assicurare l’uniformità di indirizzo nel settore specifico, che resterebbe vanificata se ogni azienda potesse decidere autonomamente o, peggio, se potesse disattendere, senza meccanismi correttivi interni all’apparato amministrativo, le direttive impartite al riguardo.

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