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Ammissibile l’appello privo della ricevuta postale di spedizione

di Fabio Borrello (*) - rubrica a cura di Anutel

L'ordinanza della Cassazione n. 233/2018 segue l'orientamento sostenuto nelle pronunce delle Sezioni Unite secondo le quali non è motivo di inammissibilità del ricorso o dell'appello, notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, la costituzione entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, che depositi l'avviso di ricevimento del plico in luogo della ricevuta di spedizione.
Ebbene, gli importanti arresti delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, hanno fatto chiarezza su un tema altrimenti molto dibattuto, che in mancanza delle necessaria portata interpretativa non garantiva gli operatori del diritto su un tema tanto importante come è quello della regolare costituzione in giudizio.

Due orientamenti a confronto
Per la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, una prima corrente interpretativa richiedeva il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitariamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; in difetto il ricorso è inammissibile né esso è sanabile per via della costituzione del convenuto.
A fondamento di quest'ultimo, valgono la considerazioni secondo cui viene in rilievo la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario dettata dal servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non dalla Legge 20 novembre n. 890, regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Pertanto, sarebbe priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento, poiché, priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale, in quanto l'apposizione di alcune indicazioni non sarebbe riconducibile all'agente postale, visto che la disciplina settoriale prescrive che gli avvisi di ricevimento siano predisposti dagli interessati.
Il filone interpretativo, invece, preferito dalla giurisprudenza a Sezioni Unite, che pone fine al dibattito sul punto, rifacendosi al quadro normativo e ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520/2002, ritiene che il deposito, all'atto di costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito della ricevuta di ritorno, atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data di spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere alla funzione probatoria che la norma assegna all'incombente. La presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso sarebbe processualmente ininfluente, ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico, che costituisce pur sempre un atto pubblico, in base all'articolo 2699 del codice civile. Dunque, le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Ebbene consegue che l'assenza della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico.

L’ordinanza 233/2018
L'ordinanza della Cassazione - Sezione IV - n. 233/2018 fa proprio il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui, è sufficiente nel processo tributario per l'ammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
Solo in tal caso, stabilisce la giurisprudenza: l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.

(*) Avvocato tributarista

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