Amministratori

Sì all'affidamento della riscossione alle società a controllo congiunto

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La legittimità dell’affidamento dell’attività di riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi comunali a una società in house caratterizzata dal «controllo analogo congiunto» è stato confermato dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 456/2018. Anche se tale società non esplica la sua attività solo nei confronti del socio di maggioranza ed esclusivamente nell'ambito territoriale di quest'ultimo. Ciò, però, a condizione che la stessa società sia controllata congiuntamente da tutti i soci proprietari ed esplichi la parte principale della sua attività in favore di tali soci e nel loro ambito territoriale.

La sentenza
La Corte di cassazione ha affrontato la questione della legittimità dell'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate a una società interamente pubblica, posseduta da diversi enti locali, da parte di uno dei comuni soci.
Nella sentenza impugnata si sosteneva che in base alla previsione dell'articolo 52, comma 5, lettera c), del Dlgs 446/1997, l’affidamento diretto dell’attività di riscossione a una società interamente pubblica, non iscritta all'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997, è possibile solo se essa svolge la sua attività in modo esclusivo nel territorio dell'ente pubblico di maggioranza. E non anche nel caso in cui la società, seppure interamente pubblica, sia posseduta da più soci e operi nei confronti di tutti i medesimi soci.
L'articolo 52, comma 5, lettera c), punto 3, del Dlgs 446/1997 stabilisce che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate locali può essere affidata a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

Piena valorizzazione della norma
La Corte di cassazione ha ritenuto che non ci sono motivi per non interpretare la norma in questione in materia tale da valorizzarne appieno, al di là del dato letterale, la ratio, che è proprio quella di estendere alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali i vantaggi ravvisati dal legislatore nello svolgimento associato di tali funzioni.
In definitiva, è pienamente legittimo l'affidamento della riscossione delle entrate a una società caratterizzata da un controllo analogo congiunto, secondo il modello dell'in house providing, allorquando tutti i soci pubblici e non solo quello di maggioranza esercitano il controllo analogo congiunto e la parte principale dell'attività della società è svolta nei confronti di tutti i soci controllanti e non solo nei confronti del socio di maggioranza.

Il controllo analogo congiunto
La nozione di controllo analogo congiunto è già da tempo presente nella giurisprudenza europea ed è stata riconosciuta dalla stessa Corte di cassazione. Il controllo analogo si esplica non nel semplice controllo che il socio di maggioranza può esercitare nei confronti degli organi sociali, nell'esercizio dei suoi poteri di azionista, ma bensì in un potere di comando esercitato sulla gestione della società con modalità ed intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio, sino al punto in cui agli organi sociali non resta nessuna rilevante autonomia gestionale. Tale controllo analogo può esercitarsi anche da più soci e non solo da un unico socio, come oggi codificato dagli articoli 2 e 16 del Dlgs 175/2016.
Nello specifico caso della riscossione delle entrate locali, quindi, la norma contenuta nell’articolo 52 deve ritenersi soddisfatta se l'attività è affidata dai Comuni soci a una società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente il controllo sulla società analogo a quello espletato sui propri servizi, che la società svolga la parte più importante della sua attività in favore degli enti partecipanti e che la medesima società eserciti la sua attività solo nell'ambito territoriale dei comuni soci.

(*) Vice Presidente Anutel - Docente ANUTEL

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