Amministratori

Sicilia, nulli gli atti non pubblicati per estratto sul sito dell'ente

di Luciano Catania

L’adempimento della pubblicazione sul sito dell’ente locale delle delibere per estratto, entro tempi stabiliti a pena di nullità dell’atto, voluto dal legislatore siciliano, si trasforma da gravoso a pressoché inutile, conservando i forti dubbi di costituzionalità che lo accompagnano sin dalla sua introduzione.
Il comma 1 dell’articolo 6 della Legge regionale 11/2015 ha previsto una serie di novità in materia di pubblicazione degli atti amministrativi; in particolare, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Per le delibere della giunta e del consiglio comunale immediatamente esecutive, invece, il termine di pubblicazione è di tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

I dubbi di legittimità costituzionale della norma
Con la circolare n. 1 dell’1 febbraio 2018, l’Assessorato chiarisce alcuni aspetti della norma.
Rimangono, però, i dubbi di costituzionalità della normativa. E’ assodato che la Regione Siciliana abbia competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, ma nella fattispecie s’introduce una previsione di nullità automatica di un atto amministrativo che, forse, non rientra nelle attribuzioni che lo Statuto speciale assegna alla Regione.
In ogni caso, poi, l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione per estratto di una deliberazione, da parte della struttura burocratica dell’ente, renderebbe nulla la volontà di un organo collegiale (giunta o consiglio comunale) democraticamente eletto.
Lo stesso discorso vale per le ordinanze sindacali. Gli organi politici, nell’esercizio dei poteri loro conferiti, vedono – secondo la previsione regionale – la loro volontà resa nulla dalla mancata pubblicazione dell’atto, per estratto, sul sito istituzionale dell’ente.
Il legislatore regionale non sanziona chi si è reso inadempiente con la mancata tempestiva pubblicazione dell’estratto e nemmeno vincola l’esecutività dell’atto alla pubblicazione ma ne rende nullo il dispositivo.
Altra grave carenza della norma consiste nel non prevedere le conseguenze rispetto agli effetti che si sono eventualmente già prodotti, rispetto all’atto che diventa nullo.

Il calcolo dei termini per la delibera non immediatamente esecutiva
La circolare assessoriale n. 1/2018 affronta la tematica del giorno dal quale fare decorrere l’obbligo di pubblicazione dell’estratto sul sito dell’ente.
Per le delibere non immediatamente esecutive, i sette giorni previsti per la pubblicazione scattano dall’emanazione dell’atto e non dalla sua approvazione.
In pratica, specifica l’assessorato, il momento dal quale fare decorrere il termine va individuato in quello della pubblicazione integrale dell’atto all’albo pretorio on line.
La norma, secondo l’interpretazione dell’assessorato, che correttamente distingue tra approvazione ed emanazione (che ammette l’uso del termine da parte del legislatore in maniera atecnica e lo riferisce al momento in cui l’atto ha una connotazione definitiva con la sottoscrizione, numerazione e pubblicazione), perde la sua motivazione sollecitatoria e diventa perfettamente inutile.
La pubblicazione successiva dell’estratto non assolve una funzione di trasparenza (già soddisfatta con la pubblicazione integrale del provvedimento all’albo pretorio) e non svolge più una funzione acceleratoria.
L’atto, già pubblicato integralmente all’albo pretorio con effetto di pubblicità legale e pubblicità notizia, deve essere ripubblicato sul sito dell’ente per estratto. Come se il cittadino avesse difficoltà a leggere il testo integrale ed avesse necessità di un riassunto, con la sanzione abnorme della nullità dell’atto in caso di mancata pubblicazione sul sito.

La deliberazione immediatamente esecutiva
Diverso il caso di deliberazione immediatamente esecutiva. In tale fattispecie, l’estratto della deliberazione va pubblicato tempestivamente, entro soli tre giorni, sul sito dell’ente, anche se non è stata ancora effettuata la pubblicazione all’albo pretorio.
Relativamente alla natura dell’obbligo di pubblicazione entro il termine dei tre giorni, pena nullità dell’atto, l’Assessorato specifica che lo stesso non determina la presunzione di conoscenza legale del provvedimento (d’altro canto conosciuto solo in parte) ma ha natura di pubblicità notizia.
Con riguardo alle modalità di computo del termine di pubblicazione, la circolare specifica, considerato che la legge nulla diceva, che trovano applicazione le regole di cui agli articoli 2963 Cc e 155 e ss. Cpc, poiché in assenza di diversa espressa previsione da parte del legislatore regionale, si dovrà conteggiare i giorni dal primo giorno successivo a quello di adozione della delibera e non dal primo giorno lavorativo utile.
Il provvedimento assessoriale nulla dice se l’ultimo giorno cade di domenica o di festivo. Anche in questo caso, quindi, dovrebbe applicarsi il principio generale del rinvio al primo giorno non festivo successivo.

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